Fatto di Lieve Entità: La Cassazione Chiarisce i Criteri di Valutazione
La qualificazione di un reato di droga come fatto di lieve entità rappresenta una linea di difesa cruciale, capace di modificare radicalmente l’esito di un processo. Tuttavia, i criteri per ottenerla non sono automatici e richiedono una valutazione complessa da parte del giudice. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce che il solo dato quantitativo, se particolarmente significativo, unito ai precedenti dell’imputato, può essere sufficiente a escludere questa attenuante.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha condannato un individuo per due distinti capi d’imputazione: il primo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il secondo per reati di resistenza e lesioni. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di marijuana pari a 149,2 grammi, da cui era possibile ricavare ben 772 dosi medie singole.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a due principali motivi:
1. Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che la sua condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie più lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, ovvero il cosiddetto “fatto di lieve entità”.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un aumento di pena eccessivo per i reati in continuazione (resistenza e lesioni).
L’Analisi della Cassazione sul Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la significatività del dato ponderale. Un quantitativo capace di soddisfare un “cospicuo numero di tossicodipendenti” è stato ritenuto intrinsecamente incompatibile con la lieve entità del fatto.
Oltre alla quantità, i giudici di merito avevano valorizzato altri elementi cruciali:
* I precedenti penali specifici: L’imputato aveva a suo carico precedenti recenti per reati della stessa natura.
* Il collegamento con ambienti criminali: I precedenti indicavano un’inclinazione a delinquere e un inserimento in contesti dediti allo spaccio.
La Cassazione ha sottolineato che la valutazione deve essere globale e non può basarsi su un singolo parametro. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale è stata giudicata precisa, circostanziata e giuridicamente corretta, avendo considerato tutte le argomentazioni difensive.
Trattamento Sanzionatorio e Precedenti Penali
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha stabilito che le decisioni sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità se, come in questo caso, sono sorrette da una motivazione logica e priva di vizi.
La Corte territoriale aveva giustificato la negazione delle attenuanti generiche facendo riferimento alla “capacità a delinquere” dell’imputato, dimostrata dai suoi precedenti specifici e recenti, che non avevano avuto alcun effetto deterrente. L’aumento di pena per i reati connessi (resistenza e lesioni) è stato ritenuto congruo in ragione della pluralità di persone offese e dell’elevata intensità del dolo, manifestata nel tentativo di sottrarsi al controllo e assicurarsi l’impunità per la detenzione della droga.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su censure manifestamente infondate. La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta completa, approfondita e immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno correttamente escluso il fatto di lieve entità non solo per il dato quantitativo, ma anche per il contesto generale della condotta e la personalità dell’imputato, come desunta dai suoi precedenti. La valutazione complessiva ha portato a una ricostruzione dei fatti e a un inquadramento giuridico che la Cassazione non ha potuto sindacare. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della sua colpa nel proporre un ricorso privo di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la qualificazione di un fatto di lieve entità non è un automatismo, ma il risultato di un’attenta ponderazione di tutti gli indici rilevanti. Il quantitativo di stupefacente, se particolarmente elevato, costituisce un elemento di forte peso, ma è la sua valutazione congiunta con la personalità del reo e il contesto dell’azione a determinare la decisione finale. La pronuncia ribadisce, inoltre, l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, un ambito in cui la Corte di Cassazione interviene solo in presenza di vizi motivazionali evidenti.
Quando la detenzione di droga può essere considerata un ‘fatto di lieve entità’?
La qualificazione dipende da una valutazione complessiva del giudice che considera tutti gli elementi del caso, come la quantità e qualità della sostanza, le modalità dell’azione, i mezzi usati e la personalità del reo. Come dimostra questa ordinanza, un quantitativo notevole (in questo caso 772 dosi) e la presenza di precedenti penali specifici sono elementi che possono portare a escludere tale ipotesi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ben motivata, logica e giuridicamente corretta, e che il ricorrente stesse in realtà chiedendo una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se si ritiene che il ricorso sia stato proposto per colpa, il ricorrente è condannato a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d 309/1990 ( capo a) e di cui agli artt. 337, 582 e 585 (capo b) Il ricorrente deduce, con il motivo di ricorso, violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della pro ordine alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 ; secondo motivo, violazione di legge e violazione di legge in ordine alla mancata concession delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al quantum di aumento per i reati continuazione.
Con memoria difensiva ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato l significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo mar pari a grammi 149,2 con un principio attivo pari a 18,057 grammi, da cui erano ricavab 772 dosi medie singole. La Corte territoriale ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legi in tema di valutazione della sussistenza del fatto lieve ( in particolare la sentenza Sez.3 nu 12551 del 27/03/2023, Rv. 278615) che ha precisato che la qualificazione del fatto ai sen dell’attenuante citata non può essere affermata sulla base del solo parametro quantitati desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiz Pertanto il giudice a quo , richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite Murolo, ha escluso che il fatto possa essere ricondotto ai sensi dell’art 73, comma 5 d.P.R.309/1990, in ragione quantitativo detenuto, certamente non irrisorio, tale da soddisfare un numero cospicuo tossicodipendenti, comunque incompatibile con le precarie condizioni economiche dell’imputato, e ha valorizzato il collegamento con gli ambiento criminali dediti allo spaccio di stupefa come si evince dai precedenti specifici a suo carico. Dalle cadenze motivazionali della senten d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corr inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamin completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle qual tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguat avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla capacità delinquere dell’imputato, grav precedenti penali specifici anche recenti che certamente non hanno sortito alcun effet deterrente. In ordine alla entità dell’aumento di pena, pari a complessivamente un anno reclusione per la continuazione con i reati di cui al capo B, il giudice a quo, con motiva altrettanto congrua ed esente da vizi, ha fatto richiamo alla pluralità dei reati co concernente una pluralità di persone offese, all’elevata intensità del dolo, avendo l’imp commesso tali reati nell’intento di sottrarsi al controllo e di assicurarsi l’impuni detenzione illecita di stupefacente.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente