Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui alli 73, comma 1,
L’esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconosc dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’ad 73 del DPR 309/1990.
Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa con dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria fo presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli ar cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023,
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al posse cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte com essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che rip medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valut non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni de censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 59 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarc 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5 Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221
La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l’indirizzo della con giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez. U -, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a t sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l’azione (mez e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e qualità GLYPH RAGIONE_SOCIALE GLYPH sostanze stupefacenti). I giudici di meri hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitati
pari a gr,167,9 di principio attivo da cui era possibile ricavare 1.119 dosi da mercato), ma anche il fatto che, per stessa ammissione dell’COGNOME, non si trattava volta in cui egli si prestava a custodire quantitativi di droga non certo irri facilmente dedurre che la capacità dell’imputato di contribuire alla diffusione del fosse affatto episodica, occasionale e non professionale.
Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, com perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
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