Fatto di Lieve Entità nello Spaccio: Quando la Cassazione Dice No
L’applicazione dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità nel reato di spaccio di stupefacenti è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui criteri di valutazione, sottolineando come una visione d’insieme dell’attività illecita possa escludere il riconoscimento di tale beneficio, anche in assenza di quantitativi eccezionali di droga. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la linea interpretativa dei giudici.
I Fatti del Caso: Attività in una Piazza di Spaccio
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, respingendo la richiesta della difesa di riqualificare il reato nell’ipotesi più lieve prevista dal comma 5 dell’articolo 73.
Dalle indagini era emerso un quadro ben definito: l’imputato non era un piccolo spacciatore occasionale. La sua attività si svolgeva all’interno di una nota “piazza di spaccio”, un contesto che già di per sé indica un certo livello di organizzazione. Inoltre, l’uomo gestiva una fitta rete di clienti che lo contattavano costantemente, commerciava diverse tipologie di sostanze e dimostrava una capacità di rifornimento tutt’altro che trascurabile.
Il Motivo del Ricorso: La Richiesta del Fatto di Lieve Entità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione con un unico motivo: la mancata qualificazione dei fatti come fatto di lieve entità. Secondo la difesa, le circostanze del caso avrebbero dovuto portare a un inquadramento giuridico meno severo e, di conseguenza, a una pena più mite.
Questa specifica norma è pensata per distinguere i casi di spaccio di minima offensività da quelli più gravi, legati alla criminalità organizzata o a traffici su larga scala. La sua applicazione, però, non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice basata su una serie di parametri.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Fatto di Lieve Entità è Stato Escluso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello “ineccepibile”. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale, già sancito dalla celebre sentenza a Sezioni Unite “Murolo”: la valutazione per il riconoscimento del fatto di lieve entità deve essere globale e complessiva.
Non ci si può soffermare su un singolo elemento (come la quantità di droga sequestrata in un’unica occasione), ma bisogna analizzare l’intera condotta. Nel caso specifico, i seguenti elementi sono stati considerati decisivi per negare l’attenuante:
1. Contesto Operativo: L’attività si svolgeva in una consolidata piazza di spaccio, indice di un’operatività non estemporanea.
2. Rete di Clienti: L’imputato aveva una rete di contatti ampia e costante, dimostrando una continuità nell’attività illecita.
3. Varietà delle Sostanze: Il commercio di diverse tipologie di stupefacenti denota una maggiore capacità criminale e una più ampia offerta sul mercato.
4. Capacità di Rifornimento: La dimostrata abilità nel reperire la droga da rivendere è stata considerata un indice di una certa caratura criminale.
La decisione, quindi, non si è basata su un singolo sequestro, ma sulla ricostruzione complessiva di un’attività di spaccio strutturata e continuativa. Questo approccio, secondo la Corte, è perfettamente in linea con i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite, che impongono di considerare tutti gli “indici” previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze).
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Lieve Entità
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non è sufficiente dimostrare l’assenza di un singolo elemento di gravità. Al contrario, è necessario che dall’analisi complessiva di tutti gli indicatori emerga una condotta di minima offensività. La presenza di elementi come una clientela stabile, la vendita di droghe diverse e una buona capacità organizzativa sono fattori che, anche singolarmente considerati, possono essere sufficienti a escludere il beneficio. La decisione finale spetta sempre al giudice di merito, ma la Cassazione vigila affinché la valutazione sia completa e logicamente motivata, senza trascurare alcun aspetto della vicenda criminale.
Quando può essere escluso il reato di spaccio di lieve entità?
Può essere escluso quando la valutazione complessiva di tutti gli indici (come le modalità dell’azione, il contesto, la varietà delle sostanze e la capacità di rifornimento) rivela una condotta non di minima offensività, anche se la singola quantità di droga sequestrata non è ingente.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Una fitta rete di clienti è un elemento sufficiente per negare il fatto di lieve entità?
Sì, secondo l’orientamento confermato da questa ordinanza, avere una fitta rete di clienti che contattano costantemente lo spacciatore è un indice significativo che, insieme ad altri elementi, contribuisce a delineare un’attività criminale strutturata e non occasionale, giustificando l’esclusione del fatto di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 15/02/1994
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 36852/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1900;
Rilevato che l’imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che è ineccepibile la motivazione che ha negato la lieve entità del fatto, essendo stat accertata l’attività all’interno della piazza di spaccio e che l’imputato aveva una fitta rete di che lo contattavano costantemente e commerciava diverse tipologie di sostanze mostrando una non irrilevante capacità di rifornimento;
Ritenuto che la decisione è rispettosa dei criteri di giudizio della sentenza a Sezioni Unite Muro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 -01), perché c’è la valutazione complessiva di tutti gli indici;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente