Il Fatto di Lieve Entità negli Stupefacenti: Criteri di Esclusione secondo la Cassazione
Nel diritto penale, la qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità rappresenta uno snodo cruciale, capace di modificare significativamente il quadro sanzionatorio. Tuttavia, i confini di questa attenuante non sono sempre netti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali elementi oggettivi siano sufficienti a escluderne l’applicazione, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito se sorretta da una motivazione logica e coerente. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione impugnando una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per un reato legato agli stupefacenti. Le doglianze presentate si concentravano su diversi punti: si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, si sosteneva l’errata esclusione dell’ipotesi del fatto di lieve entità (prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), e si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione con altri reati precedentemente giudicati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte non consentite nel giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo e secondo grado). La Corte ha invece riscontrato che la sentenza impugnata era basata su una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza offre spunti importanti sui criteri che guidano i giudici nella valutazione dei reati di droga. Le motivazioni possono essere analizzate secondo tre direttrici principali.
L’incompatibilità con il Fatto di Lieve Entità
Il punto centrale della decisione riguarda i motivi che escludono il fatto di lieve entità. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua valutazione su una serie di elementi oggettivi e inequivocabili:
* Dato ponderale: La quantità di sostanza stupefacente era di per sé significativa.
* Disponibilità economica: Nell’abitazione dell’imputato era stata rinvenuta una consistente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
* Modalità organizzative: Il trasporto di cinquanta involucri in macchina e la presenza di una vera e propria contabilità dello spaccio sono stati considerati indici di un’attività strutturata e non occasionale.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per escludere la lieve entità, è sufficiente che anche solo uno degli indici previsti dalla legge (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità) risulti “negativamente assorbente”, rendendo irrilevante ogni altra considerazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e della Continuazione
Anche le altre censure sono state respinte come aspecifiche e infondate. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla gravità complessiva del fatto, desunta proprio dalla quantità di droga e dalle modalità della condotta. Si tratta, ha ricordato la Corte, di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, che deve solo motivare a sufficienza la sua decisione.
Analogamente, è stata ritenuta manifestamente infondata la richiesta di riconoscere la continuazione con altri reati. Il provvedimento impugnato aveva logicamente escluso tale legame, evidenziando come i reati precedenti, sebbene vicini nel tempo, fossero stati commessi in concorso con altri soggetti e fossero quindi riconducibili a un “diverso centro di interessi”, facendo venir meno il presupposto del medesimo disegno criminoso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui la valutazione del fatto di lieve entità è ancorata a indicatori concreti che rivelano la portata dell’attività criminale. La presenza di elementi come ingenti quantitativi, somme di denaro, mezzi organizzati e una contabilità dell’illecito costituisce un ostacolo insormontabile al riconoscimento del trattamento sanzionatorio più mite. Per la difesa, ciò significa che contestare tale valutazione nel giudizio di legittimità è quasi impossibile se la motivazione del giudice di merito è logicamente strutturata. La decisione finale, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, sancisce l’inammissibilità di un ricorso che tentava di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Quando può essere escluso il reato di “fatto di lieve entità” in materia di stupefacenti?
Può essere escluso quando sono presenti elementi oggettivi che indicano una certa gravità, come una quantità significativa di droga, la disponibilità di ingenti somme di denaro, modalità di trasporto organizzate o la tenuta di una contabilità dell’attività di spaccio. Secondo la Corte, anche solo uno di questi indici può essere sufficiente per negare l’ipotesi lieve.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, il ruolo della Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Le valutazioni sul merito sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Perché sono state negate le attenuanti generiche e la continuazione nel caso specifico?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della significativa gravità del fatto, desunta dalla quantità di stupefacente e dalle modalità della condotta. La continuazione con altri reati è stata esclusa perché, nonostante la vicinanza temporale, i reati precedenti coinvolgevano altri soggetti e sono stati ritenuti espressione di un diverso disegno criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17181/25
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, n l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competen del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logic perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione co è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tu generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di dir consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di t parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circo dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge ris negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo, la disponibilità di una consistente somma di denaro rinvenuta nella abitazione, il trasporto di cinquanta involucri in macchina, la contabilità dello spaccio, state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. d.P.R. 309/90;
ritenuto che anche le altre censure in merito al diniego delle attenuanti generiche so aspecifiche in considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità del f commesso; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice d merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta d motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezi del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente l valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e a personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che il motivo dedotto afferente al difetto di motivazione in relazione al manc riconoscimento della continuazione risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazionè ai presupposti costitutivi della chiesta continuazione esterna nel caso coerentemente esclusi all stregua dell’assenza di correlazione tra reati ascritti in concorso con altri soggetti, seb temporalmente contigui, già giudicati, rispetto al reato per cui si procede ascritto nei conf del solo ricorrente, e quindi ritenuto riferibile ad un diverso centro di interessi;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Presid nte