Fatto di Lieve Entità: La Cassazione e i Criteri per Escluderlo
L’applicazione dell’ipotesi di reato attenuata del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, rappresenta un punto cruciale in molti processi penali per spaccio. Questa norma permette di ridurre notevolmente le pene quando il fatto presenta una minore gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali sono gli elementi che i giudici devono considerare per escludere tale beneficio, sottolineando la necessità di una valutazione complessiva e non frammentaria.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa del ricorrente si basava principalmente su due punti: la richiesta di riconoscere il fatto di lieve entità, data la natura della sostanza e le modalità della condotta, e la contestazione dell’applicazione delle norme sulla recidiva.
La Corte d’Appello aveva rigettato tali richieste, confermando una valutazione di gravità del fatto incompatibile con l’ipotesi attenuata. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
I Criteri per Escludere il Fatto di Lieve Entità
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione precedente. Il punto centrale della pronuncia risiede nella motivazione con cui i giudici hanno escluso il fatto di lieve entità. Secondo la Corte, la doglianza del ricorrente era generica e non si confrontava criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I giudici di merito avevano correttamente escluso la minore gravità del fatto basandosi su una valutazione globale di diversi indici sintomatici, tra cui:
* Il quantitativo della sostanza: 190 grammi di hashish, una quantità ritenuta considerevole.
* La disponibilità di denaro: Il rinvenimento di 2.640 euro in banconote di piccolo e medio taglio, considerato un chiaro indicatore di un’attività di spaccio consolidata.
* Gli strumenti per l’attività: Il possesso di due telefoni cellulari, un bilancino di precisione e rotoli di cellophane, tutti elementi tipici per il confezionamento e la vendita delle dosi.
La Corte ha ribadito che, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite, l’accertamento della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutti questi elementi, non potendo basarsi su un singolo aspetto isolato.
La questione della recidiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’erronea applicazione della recidiva, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse congrua e adeguata, avendo evidenziato come le pregresse condanne per reati analoghi in materia di stupefacenti dimostrassero una maggiore pericolosità sociale dell’imputato, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando come il ricorso mancasse di una reale analisi critica delle argomentazioni della sentenza di secondo grado. La valutazione della Corte d’Appello non era affatto implausibile, ma al contrario ben ancorata agli elementi concreti emersi nel processo. L’insieme degli indici (quantità dello stupefacente, denaro, attrezzatura e precedenti) delineava un quadro chiaramente incompatibile con la nozione di ‘lieve entità’. La nuova violazione, inserita in un contesto di precedenti specifici, è stata vista come un sintomo di una pericolosità non occasionale dell’imputato.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale: per stabilire se un reato di spaccio possa essere qualificato come fatto di lieve entità, è necessaria un’analisi globale e non parziale di tutti gli indicatori previsti dalla norma. La presenza simultanea di una quantità di droga non irrisoria, di una somma di denaro significativa e di strumenti per il confezionamento è sufficiente a escludere l’applicazione della norma di favore. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi portano a escludere il “fatto di lieve entità” in un reato di spaccio?
Secondo questa ordinanza, l’esclusione è giustificata da una valutazione complessiva che considera più fattori insieme: un quantitativo di sostanza non trascurabile (nel caso specifico, 190 gr. di hashish), la disponibilità di una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio (€ 2.640), il possesso di strumenti per il confezionamento e la vendita (bilancino, cellophane) e la presenza di precedenti condanne specifiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha contestato in modo efficace e specifico il ragionamento logico e completo della Corte d’Appello, limitandosi a una generica lamentela.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna definitiva, l’obbligo di pagare le spese del procedimento e il versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8172 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – il deduce la violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica d argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel l’are corretta applicazio del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valuta complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gl sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 ha correttamente escluso la sussunzione del fatto nell’ipotesi della “minore grav valorizzando, in maniera non certo implausibile, gli elementi accertati nel caso in esame, oss il considerevole quantitativo di sostanza sequestrata, pari a 190 gr. di hashish, il rinvenim nella disponibilità dell’imputato, di 2.640 euro in banconote da piccolo-medio taglio, d telefoni cellulari, di un bilancino di precisione, di rotoli di cellophane;
considerato che il secondo motivo, che deduce l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito ha offerto una motivazione congrua adeguata, evidenziando che, stante le pregresse condanne per analoghe condotte illecite in materia di stupefacenti, la nuova violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 app chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazi della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.