Fatto di Lieve Entità: La Cassazione Nega lo Sconto di Pena per Ingente Quantità di Droga
L’applicazione dell’attenuante per il fatto di lieve entità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti è spesso oggetto di dibattito e richiede una valutazione attenta da parte dei giudici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi per il suo riconoscimento, sottolineando come la presenza di ingenti quantità di droga e precedenti specifici possa precluderne l’applicazione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello, con rito abbreviato, per la violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990), con l’aggravante della recidiva. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero travisato le prove e non avrebbero valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato per la concessione dello sconto di pena. Tuttavia, il quadro probatorio delineato nei precedenti gradi di giudizio era piuttosto chiaro: l’imputato era stato trovato in possesso di una quantità di hashish corrispondente a 4.600 dosi. Inoltre, pochi mesi prima, era stato arrestato per la detenzione di 8 chili di hashish e 90 grammi di marijuana.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato dall’imputato non denunciava un reale vizio di legittimità, come un errore di diritto o una motivazione mancante, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti. Questo tipo di riesame è precluso in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il Fatto di Lieve Entità e i Criteri di Esclusione
Il punto centrale della decisione riguarda i motivi per cui l’attenuante del fatto di lieve entità è stata negata. La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, sia oggettivi che soggettivi, per determinare se un episodio di spaccio possa essere considerato di minima offensività.
Gli Indici Valutati dai Giudici di Merito
I giudici di merito, con una decisione confermata dalla Cassazione, hanno escluso l’attenuante sulla base di elementi concreti e significativi:
1. Quantità dello Stupefacente: Il possesso di una quantità di sostanza sufficiente a confezionare 4.600 dosi è stato ritenuto un dato di per sé ostativo al riconoscimento della lieve entità.
2. Modalità della Condotta: Parte della droga era già confezionata, indicando un’attività di spaccio organizzata e non occasionale.
3. Documentazione Contabile: La disponibilità di documenti contabili relativi all’attività criminosa ha ulteriormente dimostrato la professionalità e la portata dell’operato dell’imputato.
4. Precedenti Specifici: Il fatto che l’imputato fosse stato arrestato solo pochi mesi prima per un reato identico e per quantità ancora maggiori è stato considerato un indice della sua pericolosità sociale e della sua piena integrazione nel mercato della droga.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione operata dalla Corte d’Appello fosse corretta e logicamente motivata. I giudici di merito hanno correttamente escluso la lieve entità non basandosi su un singolo elemento, ma su una visione d’insieme che teneva conto della quantità della droga, delle modalità dell’azione e della personalità dell’imputato, come desunta dal suo recentissimo e gravissimo precedente. Il ricorso, proponendo una lettura alternativa delle stesse prove, si è rivelato puramente fattuale e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: l’attenuante del fatto di lieve entità non può essere concessa quando gli indici quantitativi e qualitativi, uniti alla personalità del reo, indicano un’offensività significativa del fatto e una considerevole pericolosità sociale. La presenza di un ingente quantitativo di sostanze, specialmente se corroborata da altri elementi come la contabilità dello spaccio e precedenti specifici, costituisce un ostacolo quasi insormontabile per ottenere questo beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano di natura fattuale e rivalutativa. L’imputato chiedeva alla Corte di riesaminare le prove e di interpretarle diversamente, un’attività che non rientra nei compiti del giudice di legittimità, il quale si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono gli elementi specifici che hanno portato i giudici a escludere l’attenuante del fatto di lieve entità?
I giudici hanno escluso l’attenuante sulla base di quattro elementi principali: l’ingente quantità di stupefacente (pari a 4.600 dosi), il fatto che una parte fosse già confezionata, la presenza di documentazione contabile dell’attività illecita e, infine, un recentissimo precedente specifico per la detenzione di 8 chili di hashish.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per violazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva;
Rilevato che l’imputato con un unico motivo di ricorso eccepisce il travisamento della prova e mancato riconoscimento dell’attenuante del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che l’imp disponeva in casa di hashish pari a 4.600 dosi e che era già stato arrestato pochi mesi prima per la detenzione di 8 chili di hashish e 90 grammi di marijuana;
Rilevato che i Giudici hanno correttamente escluso il fatto di lieve entità in ragione della quan di stupefacente rinvenuto, della circostanza che fosse in parte confezionato, della disponibilità documentazione contabile dell’attività criminosa, del recentissimo precedente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente