Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.DI COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 in relazione ai reati di cui all’art.73 comma 1 e 4 d.P.R. 309/90 per condotte concernenti la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale ha articolato un motivo di ricorso. Assume vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art.73 comma 5 Dpr 309/90, assumendo che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base dell doglianze formulate dall’imputato con l’atto di appello e in particolare non considerando la compatibilità della riqualificazione ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 con la eterogeneità delle sostanze detenute e dei profili ponderali delle stesse.
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legitt mità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazion risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
IL giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione partendo dal dato ponderale delle sostanze stupefacenti ma non trascurando una valutazione complessiva della fattispecie, nella quale risultano valorizzati il carattere non rudimentale dell’attivi spaccio, la eterogeneità delle sostanze, i proventi dell’attività criminale, la rilevante pacità diffusiva dello stesso in presenza di sostanza idonea a confezionare dosi singole calcolate in centinaia e della ricorrenza di canali di rifornimento di tutto rilievo.
4.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quanti-
tativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, cir stanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati da norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto – come sopra osservato- dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantita che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, che si estendeva a sostanze stupefacenti di diversa tipologia e a guadagni di rilevante consistenza come emerso dal sequestro di somme di denaro di tutto rilievo (circa novemila euro).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023