Fatto di lieve entità: Quando la Cassazione nega lo sconto di pena
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detenzione di stupefacenti, chiarendo i criteri per escludere l’applicazione dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità. Questa decisione ribadisce come la valutazione del giudice debba basarsi su un’analisi complessiva degli elementi fattuali, quali la quantità, la varietà delle droghe e la presenza di denaro contante. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, era stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di droghe di diversa tipologia:
* 57,2 grammi di hashish
* 35,5 grammi di cocaina
* Tre involucri di cocaina per un totale di 10,5 grammi, già pronti per la cessione
* Tre involucri di crack per un totale di 15,5 grammi, destinati alla vendita
Oltre alle sostanze, le forze dell’ordine avevano rinvenuto la somma di 600 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, un elemento tipicamente associato all’attività di spaccio.
I Motivi del Ricorso e l’Esclusione del Fatto di Lieve Entità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali. Il primo contestava la motivazione sulla finalità di spaccio. Il secondo e il terzo, strettamente collegati, lamentavano il mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di lieve entità (prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
La difesa sosteneva che il caso dovesse rientrare in una fattispecie meno grave, ma la Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi. I giudici di merito avevano infatti sottolineato come la diversità delle sostanze, il loro peso complessivo e il denaro contante fossero elementi sufficienti per escludere la lieve entità del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. La decisione si articola su punti chiari e rigorosi.
La Prova della Finalità di Spaccio
Il primo motivo è stato liquidato come infondato. Secondo la Corte, la destinazione a terzi delle sostanze era palese, data la detenzione di droghe di tre diverse tipologie, la quantità significativa, la suddivisione in dosi pronte per la vendita e il possesso di denaro in piccolo taglio, considerato il tipico provento dell’attività di spaccio.
I Criteri per Negare il Fatto di Lieve Entità
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale. Le ragioni per escludere il fatto di lieve entità erano ben argomentate e logicamente coerenti con le prove processuali. In linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Murolo), i giudici hanno ribadito che la valutazione deve considerare l’insieme degli indici qualitativi e quantitativi. Nel caso specifico, la detenzione di droghe pesanti e leggere, il rilevante peso ponderale e la somma di denaro hanno giustificato pienamente l’esclusione del beneficio.
Inammissibilità della Mera Riproposizione dei Motivi
Infine, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio processuale. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e risolte dal giudice precedente, senza introdurre nuove argomentazioni critiche, il giudice dell’impugnazione può motivare la propria decisione anche in modo sintetico o per relazione, confermando la correttezza della sentenza impugnata. Non vi è obbligo di esaminare argomenti superflui, generici o palesemente inconsistenti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di stupefacenti. La qualificazione di un reato come fatto di lieve entità non è automatica ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli indicatori della condotta. La varietà delle sostanze, il loro quantitativo non trascurabile e le modalità di detenzione (dosi pronte, denaro contante) costituiscono elementi decisivi che possono portare il giudice a escludere l’applicazione della norma più favorevole. Questa decisione serve da monito: la mera contestazione formale delle conclusioni dei giudici di merito, senza solidi argomenti giuridici, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quando viene escluso il ‘fatto di lieve entità’ nello spaccio di stupefacenti?
Secondo la sentenza, il ‘fatto di lieve entità’ viene escluso quando la valutazione complessiva del caso rivela indici di una certa gravità, come la detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (es. droghe leggere e pesanti), un rilevante peso ponderale complessivo e il possesso di una somma di denaro in piccolo taglio, indicativa dell’attività di spaccio.
Perché la detenzione di denaro in piccolo taglio è un indizio di spaccio?
La detenzione di una somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio è considerata un forte indizio dell’attività di spaccio perché rappresenta il tipico provento della vendita al dettaglio di singole dosi di stupefacente.
Un ricorso in Cassazione può essere respinto se ripropone le stesse argomentazioni già esaminate?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora le censure sollevate siano una mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal giudice del grado precedente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a riesaminare argomenti generici, superflui o manifestamente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13001 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CEESAY BUBA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
2v1
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME COGNOME avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appel di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare de Tribunale di Agrigento con la quale era stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla )ena di quattro e mesi due di reclusione e C 18.000 di multa, in relazione al reato di cui all’ari. 73 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla fin cessione delle sostanze stupefacenti detenute è manifestamente infondato. La co -ti. territoriale ha ritenuto la destinazione a terzi in ragione della detenzione di sostanze di diver;a tipo pari a hashish grammi 57,2, cocaina pari a grammi 35,5 e tre involucri di cocaina i: er un to di 10,5 grammi già pronti per la cessione e n. 3 involucri di crack destinati alla “1: ndit grammi 15,5, dunque sul dato ponderale, sulla parziale divisione in dosi nonché in ragione d rinvenimento della somma di C 600,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio.
Il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relaziona al dinie riconoscimento del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre i9:, n. 3 inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene ai -gomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari GLYPH conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali GLYPH ia escluso il fatto di lieve entità e ciò in ragione della detenzione di sostanze stupefacenti di dive -sa tipologia del rilevante peso ponderale, e dalla somma di denaro in banconote di piccolo taglio, secondo dictum delle Sezioni Unite Murolo.
Il terzo motivo di ricorso che deduce l’omessa motivazione in relazione alla ci -costanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. è parimenti manifestamente infondato in quanto non riciHrre nel in esame né la tenuità dell’offesa, per le ragioni esposte dal diniego di riconoscimento del lieve e del lucro tenue tenuto conto che dalla cessione il COGNOMEnte aveva ricavatD una inge somma di denaro. Al riguardo, deve rammentarsi che allorché si tratti della senten :a emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi saidisfatto mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a d saminare censure mosse dal COGNOMEnte e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rig ovvero di farle proprie. Non di meno, tale obbligo è strettamente correlato al principi D devolutivo e alla consistenza dei motivi e con la precisazione che qualora le censure solleva:E:i siano m riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttament: risolte primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giud dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014 COGNOME, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 3/11/2012 COGNOME, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, COGNOME, Rv. 239735).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 15 condanna del COGNOMEnte, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anclie una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento delle spes€ i , rocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2025