Fatto di Lieve Entità: Quando la Cassazione Dice No
L’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità nei reati di droga è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono gli elementi che, valutati complessivamente, portano a escludere questo beneficio, confermando una linea di rigore quando sono presenti indici di particolare gravità. Analizziamo la decisione per capire i criteri utilizzati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte di Appello per detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa aveva richiesto l’applicazione dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza di secondo grado. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per negare il riconoscimento del fatto di lieve entità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Indici Sintomatici che Escludono il Fatto di Lieve Entità
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi degli elementi che, nel loro insieme, delineano un quadro incompatibile con la lieve entità. La Cassazione ha ribadito che la valutazione non deve essere atomistica, ma complessiva, tenendo conto di tutti gli indicatori disponibili. Nel caso specifico, i giudici hanno individuato tre fattori decisivi.
La Varietà e Quantità delle Sostanze
Il primo elemento valorizzato è la notevole varietà delle sostanze stupefacenti detenute e la disponibilità di centinaia di dosi. Questo dato quantitativo e qualitativo è stato interpretato come un indice di una attività non occasionale o marginale, ma inserita in un contesto di spaccio più strutturato.
L’Elevata Concentrazione del Principio Attivo
Un altro fattore determinante è stata l’altissima concentrazione (92%) del principio attivo. La Corte ha sottolineato come una purezza così elevata sia un chiaro indice di collegamento con “ambienti malavitosi”, ovvero con canali di approvvigionamento di alto livello. Questo elemento sposta la valutazione dalla piccola detenzione a un contesto criminale più pericoloso.
Le Modalità Sofisticate di Occultamento
Infine, la Cassazione ha posto l’accento sulle modalità di occultamento della droga. Lo stupefacente era nascosto in un vano ricavato nel sottoscala, apribile solo tramite un telecomando. Tale sofisticata modalità è stata considerata un chiaro indicatore della professionalità e dell’astuzia del detentore, elementi che mal si conciliano con la connotazione di “lieve entità” del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza: la concessione del beneficio del fatto di lieve entità non è automatica ma richiede una valutazione globale e rigorosa di tutti gli aspetti della condotta. Elementi come la quantità e varietà delle droghe, la loro purezza e, soprattutto, le modalità organizzative e di occultamento, possono trasformare un reato potenzialmente minore in una fattispecie grave. La decisione serve da monito: la professionalità nel commettere il reato, testimoniata da accorgimenti come nascondigli segreti, è un fattore che allontana significativamente la possibilità di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Quando può essere escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità per reati di droga?
Il fatto di lieve entità può essere escluso quando la valutazione complessiva del giudice rileva indici di gravità, come la varietà delle sostanze stupefacenti, un numero elevato di dosi, un’alta concentrazione del principio attivo e modalità di occultamento sofisticate che suggeriscono un’attività criminale strutturata.
In che modo le modalità di occultamento della droga influenzano la decisione del giudice?
Le modalità di occultamento sono un indicatore importante. Secondo la sentenza, metodi particolarmente sofisticati (come un vano segreto apribile con telecomando) dimostrano una premeditazione e un’organizzazione tali da essere incompatibili con la lieve entità del fatto, indicando un maggiore livello di pericolosità sociale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso, ritenendolo privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAMBUCI il 24/06/1964
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME al quale si è aggiunta una memoria difensiva, è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R., n. 309/1990 evidenziando, nel quadro di una complessiva valutazione dei dati acquisti, la varietà delle sostanze stupefacenti detenute , le centinaia di dosi disponibili e concentrazione (92%) del principio attivo (indice di collegamento con ambienti malavitosi), le sofisticate modalità di occultamento della droga (in un vano del sottoscala apribile con un telecomando;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am7ende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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