Fatto di Lieve Entità nello Spaccio: Quando i Giudici Dicono No
L’applicazione del fatto di lieve entità nei reati di spaccio di sostanze stupefacenti è una questione centrale nel diritto penale, capace di modificare radicalmente l’entità della pena. Tuttavia, non si tratta di un’agevolazione automatica. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono portare all’esclusione di questa attenuante, anche quando la difesa la invoca con insistenza. Analizziamo la decisione per capire il ragionamento dei giudici supremi.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Condanna per Spaccio
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito di non aver riconosciuto l’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. Secondo il ricorrente, la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata in questa fattispecie meno grave, con una conseguente riduzione della pena.
Il ricorso è giunto così all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la corretta applicazione della legge da parte della Corte d’Appello.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato: la valutazione del fatto di lieve entità deve essere complessiva e tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge. Questi parametri includono non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione criminale.
I Criteri per Escludere l’Attenuante
La Cassazione ha ribadito che, se anche uno solo di questi indici risulta ‘negativamente assorbente’, ovvero talmente grave da caratterizzare l’intera condotta, ogni altra considerazione passa in secondo piano. In altre parole, non basta che alcuni elementi siano favorevoli all’imputato se altri indicano una serietà del reato incompatibile con la ‘lieve entità’.
Nel caso specifico, i giudici hanno individuato due elementi decisivi:
1. Il dato ponderale: L’imputato è stato trovato in possesso di plurimi quantitativi di diverse sostanze, nello specifico cocaina ed eroina.
2. Le modalità dell’azione: L’uomo era inserito in una ‘rete di spaccio collaudata’, un elemento che indica professionalità e organizzazione, ben distanti da un’attività occasionale o marginale.
Queste circostanze sono state ritenute sufficienti a escludere categoricamente l’ipotesi del fatto di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha definito ‘generiche’ le censure del ricorrente, in quanto non affrontavano il nucleo della motivazione della Corte d’Appello. La difesa non aveva fornito elementi concreti e favorevoli che potessero giustificare una diversa qualificazione giuridica del reato. La decisione impugnata, al contrario, aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto, valutando la condotta nel suo complesso e concludendo per la sua incompatibilità con la fattispecie attenuata.
Anche le lamentele relative alla valutazione della recidiva sono state respinte come ripetitive, poiché la condanna non si fondava solo sui precedenti penali, ma sulle modalità concrete del fatto specifico. Di conseguenza, vista l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non è sufficiente appellarsi a un singolo aspetto potenzialmente favorevole. È necessario che l’intera condotta, analizzata sotto ogni profilo, risulti marginale e di minima offensività. La presenza di elementi che indicano un’attività di spaccio strutturata, come l’appartenenza a una rete organizzata o la gestione di diverse tipologie di droghe, costituisce un ostacolo quasi insormontabile per l’applicazione di questa importante attenuante.
Quando può essere escluso il ‘fatto di lieve entità’ in un caso di spaccio di droga?
Può essere escluso quando i giudici, valutando tutti i parametri (quantità e qualità della droga, mezzi, modalità e circostanze), ritengono che uno di essi sia ‘negativamente assorbente’. In questo caso, la detenzione di plurimi quantitativi di cocaina ed eroina e l’inserimento in una rete di spaccio collaudata sono stati ritenuti incompatibili con la lieve entità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate erano generiche e ripetitive. Non contestavano specificamente la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato i principi di diritto consolidati per la valutazione del fatto lieve, basandosi su elementi concreti.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46300 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è sta l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidat cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i para costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’a conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente as ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (plurimi quantitativi di eroina), le modalità dello spaccio della droga e l’inserimento in una rete di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificat ritenuto che le ulteriori censure riferite alla recidiva sono ripetitive e generiche, a là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 300
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 2 novembre 2023