Fatto di lieve entità: quando è escluso dalla Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16238 del 2024 offre un’analisi cruciale sulla nozione di fatto di lieve entità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti. Questa pronuncia chiarisce quali elementi i giudici devono considerare per valutare la gravità di una condotta di spaccio, confermando che la diversità delle sostanze e le modalità organizzative sono fattori decisivi per escludere l’applicazione della fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato giudicato colpevole dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e di furto aggravato, unificati dal vincolo della continuazione. La pena inflitta era di 4 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa di 3.000 euro.
Secondo la ricostruzione dei fatti, l’imputato era stato sorpreso a spacciare personalmente diverse tipologie di droga (eroina e marijuana), utilizzando strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Inoltre, era stato trovato in possesso di una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. Questi elementi delineavano un quadro di attività non occasionale, ma strutturata e prolifica.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Mancato riconoscimento del fatto di lieve entità: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare l’ipotesi attenuata dello spaccio, sostenendo che la condotta non presentasse una gravità tale da giustificare la pena inflitta.
2. Violazione del principio “oltre ogni ragionevole dubbio”: La difesa ha dedotto una violazione dell’art. 533 del codice di procedura penale, suggerendo che esistessero ricostruzioni alternative dei fatti che non erano state adeguatamente considerate.
3. Contestazione del trattamento sanzionatorio: Si riteneva la pena eccessiva, soprattutto considerando lo stato di incensuratezza dell’imputato e il suo corretto comportamento processuale.
La Valutazione del fatto di lieve entità da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, ritenendola immune da censure.
In particolare, riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente valutato la “significativa potenzialità offensiva” della condotta. Gli elementi decisivi per escludere il fatto di lieve entità sono stati:
* La diversità delle sostanze: Trattare contemporaneamente droghe pesanti (eroina) e leggere (marijuana) è un indice di maggiore pericolosità e inserimento nel mercato criminale.
* Il grado di purezza: Un’alta purezza indica una maggiore dannosità per la salute pubblica.
* Le modalità operative: Lo spaccio personale, supportato da strumenti per la preparazione delle dosi, rivela un’attività organizzata e non meramente occasionale.
* Il rinvenimento di denaro: La somma di 170 euro, trovata nella disponibilità dell’imputato, è stata considerata una prova della prolificità dell’attività di spaccio.
La questione del ‘ragionevole dubbio’ e del trattamento sanzionatorio
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. La Cassazione ha ribadito che il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Se il giudice d’appello ha già esaminato e logicamente scartato ricostruzioni alternative, la Corte Suprema non può intervenire.
Infine, per quanto riguarda la pena, è stato chiarito che la condizione di incensurato era già stata positivamente valutata con la concessione delle attenuanti generiche. L’oggettiva gravità dei fatti, tuttavia, ha rappresentato un ostacolo insormontabile a un’ulteriore riduzione della sanzione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si ancora a un orientamento consolidato. I giudici hanno specificato che la valutazione sulla lieve entità del fatto non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede un’analisi complessiva di tutti gli indici previsti dalla legge. In questo caso, la combinazione di più fattori negativi (pluralità di droghe, organizzazione, profitto) ha reso la decisione dei giudici di merito del tutto logica e coerente. La difesa, secondo la Corte, ha contrapposto a tale valutazione solo delle proprie e diverse interpretazioni dei fatti, che non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il rigetto del secondo e terzo motivo conferma principi cardine del processo penale: la Cassazione è giudice della legittimità della decisione, non dei fatti, e la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, qui non riscontrata. La valorizzazione delle attenuanti generiche dimostra che gli elementi a favore dell’imputato sono stati considerati, ma bilanciati con la gravità oggettiva del reato commesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità non è sufficiente, ad esempio, un basso quantitativo di droga, se altri elementi indicano una professionalità e pericolosità dell’attività di spaccio. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta analisi da parte dei giudici di merito di tutti gli indicatori fattuali. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le argomentazioni difensive devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con ogni aspetto della condotta, dimostrando perché, nel loro complesso, essi depongano per una minore offensività, piuttosto che limitarsi a valorizzare singoli aspetti favorevoli.
Quali elementi impediscono di qualificare lo spaccio come “fatto di lieve entità”?
Secondo la Corte, elementi come la diversità delle sostanze (in questo caso, eroina e marijuana), il loro grado di purezza, lo spaccio personale con strumenti per pesatura e confezionamento, e il ritrovamento di denaro provento dell’attività, indicano una potenzialità offensiva tale da escludere il fatto di lieve entità.
Il principio “oltre ogni ragionevole dubbio” permette alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il principio “oltre ogni ragionevole dubbio” non modifica la sua funzione. Non può essere usato per proporre ricostruzioni alternative dei fatti già esaminate e respinte dal giudice di merito, poiché il suo compito è controllare la logicità della motivazione, non rivalutare le prove.
Avere la fedina penale pulita garantisce una pena più bassa?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la condizione di incensurato e il corretto comportamento processuale sono stati già considerati per la concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, l’oggettiva gravità dei fatti ha impedito un’ulteriore riduzione della pena, dimostrando che altri fattori possono avere un peso maggiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 marzo 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 24 marzo 2022, con la quale NOME COGNOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevol reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 19 1) e 624-625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo 2); fatti accertati in Palermo 1’11 ottobre 2021.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui, rispetto al capo 1, si censura il m riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, non confrontand il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), in cui è rimarcata, in maniera non illogica, la significativa potenzialità offensiva della condotta contraddistinta sia dalla diversità delle sostanze trattate (eroina e marjuana), sia dal lor di purezza, sia dal fatto che l’imputato smerciava personalmente la droga, utilizzando strume per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, sia dal ritrovamento della somma di 1 euro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, ciò a riprova della prolificità dell’attiv
Ritenuto dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali e coerenti con gli indirizzi ermeneutici di questa Corte (cfr. SS.UU., n. 510 27/09/2018, Rv. 274076, ric. Murolo, Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272140) considerazioni cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 2806
Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del principio dell’ ” ogni ragionevole dubbio”, è parimenti manifestamente infondato, in quanto generico, a fronte un apparato argomentativo non illogico, dovendosi ribadire (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 – 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, c non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alt del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volt che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamin parte del giudice dell’appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito
Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è a sua manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente evidenziato, con una valutazione immune da censure, che la condizione di incensurato e il corretto contegn processuale dell’imputato erano stati già valorizzati ai fini della concessione delle atte generiche, ostando a un’ulteriore riduzione della pena l’oggettiva gravità dei fatti cpntest
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rile declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.