Fatto di Lieve Entità: La Cassazione Nega lo Sconto di Pena allo Spaccio Organizzato
L’applicazione della fattispecie di fatto di lieve entità nei reati di spaccio di stupefacenti è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’organizzazione e la continuità dell’attività criminale sono elementi ostativi al riconoscimento di questa attenuante. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri utilizzati dai giudici e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Processo
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti, hanno presentato ricorso in Cassazione. Il fulcro della loro difesa era la richiesta di riqualificare il reato nell’ipotesi più lieve prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, ovvero il cosiddetto fatto di lieve entità. Sostenevano che le singole cessioni fossero di modesta quantità, un elemento che, a loro avviso, avrebbe dovuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite. Oltre a ciò, contestavano genericamente la valutazione delle prove raccolte, come le intercettazioni e le attività di osservazione della Polizia Giudiziaria.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure proposte del tutto generiche. I giudici hanno richiamato un consolidato principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite nel 2018, secondo cui la valutazione del fatto di lieve entità non può basarsi su un singolo elemento, ma deve essere il risultato di un’analisi complessiva di tutti i parametri indicati dalla legge. Questi parametri includono:
* Il dato qualitativo e quantitativo della sostanza.
* I mezzi e le modalità dell’azione.
* Le circostanze specifiche del caso.
La Corte ha sottolineato che, se uno di questi indici risulta “negativamente assorbente”, ogni altra considerazione perde di rilevanza. Nel caso di specie, l’elemento decisivo è stato rappresentato non tanto dalla quantità di droga ceduta di volta in volta, quanto dalle modalità dell’attività. L’istruttoria aveva dimostrato una gestione organizzata e continuativa dello spaccio, una circostanza considerata intrinsecamente incompatibile con la nozione di lieve entità.
La Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
La Cassazione ha respinto anche le altre doglianze, qualificandole come un tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda. La Corte d’Appello, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e sulle massime di esperienza. I ricorsi, pertanto, si limitavano a reiterare le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata. Anche il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena e alla gestione delle attenuanti è stato giudicato generico per l’assenza di un confronto effettivo con le motivazioni del giudice di merito.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una logica giuridica precisa e consolidata. Il principio cardine è che l’ipotesi del fatto di lieve entità richiede un giudizio complessivo, dove nessun parametro può essere isolato dagli altri. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, individuando nelle modalità organizzate e sistematiche dello spaccio un fattore di gravità tale da escludere a priori la qualificazione più benevola. La motivazione della sentenza di secondo grado è stata ritenuta esaustiva e immune da censure, in quanto valorizzava le emergenze probatorie (intercettazioni, attività di controllo) per delineare un quadro di attività criminale strutturata. Di fronte a una motivazione così solida, i ricorsi degli imputati sono apparsi come un mero tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione riafferma che la lotta allo spaccio organizzato passa anche attraverso un’interpretazione rigorosa delle norme che prevedono sconti di pena. L’attività di spaccio, quando assume i contorni di un’operazione continuativa e strutturata, rivela una pericolosità sociale che non può essere mitigata dalla modesta quantità delle singole dosi vendute. La decisione ha una conseguenza pratica immediata per gli imputati: la condanna diventa definitiva e, a causa dell’inammissibilità del ricorso, sono tenuti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro. Per gli operatori del diritto, questo provvedimento è un’ulteriore conferma che un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Quando un’attività di spaccio non può essere considerata un fatto di lieve entità?
Non può essere considerata tale quando, nonostante la possibile modesta quantità delle singole cessioni, l’attività si svolge in modo organizzato e continuativo. Queste modalità operative sono ritenute incompatibili con la minore gravità del reato.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le censure erano generiche e miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa e logicamente coerente.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TARQUINIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
05-7-
R.G.20447/25
ritenuto che le censure, comuni ai ricorrenti COGNOME e COGNOME . , con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 3 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione principio di diritto consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valuta stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativ modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti da legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza s giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076);
ritenuto che nel caso di specie, non il dato ponderale riferito alle singole cessioni, modalità delle stesse nel contesto della gestione di una organizzata e continuativa attivit spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevo potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa;
ritenuto che le altre censure dei ricorrenti in punto di accertamento dei fatti dedott ricorsi sono del tutto generiche avendo la Corte di appello di Roma fornito esaustive risposte motivi di appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle intercettazioni e da attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia giudiziaria, con la conseg inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse do concernenti la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, prof del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di infer espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che la medesima genericità connota anche l’ultimo motivo di ricorso di COGNOME pe l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindac delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della riconosciuta recidiva valutata equiva alle concesse attenuanti generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso 21 novembre 2025
Il Py’snite