Fatto di Lieve Entità: Droga e Denaro Contante, la Decisione della Cassazione
Nel complesso panorama del diritto penale in materia di stupefacenti, la nozione di fatto di lieve entità rappresenta una valvola di sfogo del sistema, pensata per distinguere lo spaccio su piccola scala da attività criminali più strutturate. Tuttavia, i confini di questa attenuante non sono sempre netti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43005/2024) offre chiarimenti cruciali, stabilendo che la presenza di un quantitativo significativo di droga e di ingenti somme di denaro ingiustificate è sufficiente a escludere questa ipotesi. Analizziamo insieme la vicenda e i principi affermati dai giudici.
Il Caso in Esame: Ricorso Contro una Condanna per Spaccio
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso per Cassazione. Tra i vari motivi, la difesa contestava la mancata applicazione dell’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). L’imputato era stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e di una considerevole somma di denaro in contanti, della quale non era stata fornita una valida giustificazione.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare l’insieme delle circostanze, ma i giudici di legittimità hanno respinto tale tesi, ritenendo il ricorso inammissibile.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: la valutazione circa la sussistenza del fatto di lieve entità deve avvenire considerando tutti i parametri indicati dalla legge. Questi includono non solo il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione criminale. La Corte ha chiarito, però, che questi parametri non hanno tutti lo stesso peso.
Il Peso della Quantità e del Denaro
Nel caso specifico, due elementi sono stati considerati decisivi e “negativamente assorbenti”:
1. Il dato ponderale: 50 grammi di cocaina sono stati giudicati una quantità di per sé “estremamente significativa”, incompatibile con una valutazione di lieve entità.
2. La disponibilità di denaro: Il possesso di ingenti somme in contanti, senza una giustificazione plausibile, è stato interpretato come un chiaro indice di un’attività di spaccio non occasionale o modesta.
La Corte ha specificato che quando anche uno solo di questi indici risulta così rilevante, ogni altra considerazione (come l’assenza di precedenti penali o le modalità non particolarmente astute della condotta) perde di incidenza sul giudizio complessivo.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto che le censure sollevate dal ricorrente fossero generiche e mirassero a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata congrua, adeguata e priva di vizi logici, poiché basata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei principi che regolano l’ipotesi del fatto di lieve entità. I giudici hanno sottolineato come la decisione impugnata avesse correttamente bilanciato i vari indici previsti dalla norma, giungendo alla logica conclusione che il quantitativo della sostanza e il denaro rinvenuto fossero elementi talmente gravi da rendere superflua ogni altra analisi. La ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio sono di esclusiva competenza del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici manifesti, assenti in questo caso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: per beneficiare dell’attenuante del fatto di lieve entità, non è sufficiente che alcuni aspetti della condotta appaiano meno gravi. Se elementi oggettivi come l’ingente quantità di stupefacente e il possesso di somme di denaro sproporzionate e ingiustificate indicano un’attività di spaccio consolidata e non marginale, l’applicazione della norma più favorevole deve essere esclusa. Questa decisione funge da monito, chiarendo che la valutazione deve essere complessiva, ma che alcuni indici hanno un peso preponderante e possono, da soli, determinare l’esito del giudizio.
Quando può essere esclusa l’ipotesi del fatto di lieve entità nello spaccio di stupefacenti?
L’ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) viene esclusa quando uno degli indici previsti dalla legge, come il dato quantitativo della sostanza (in questo caso, 50g di cocaina), risulta particolarmente significativo e assorbente rispetto a ogni altra considerazione.
Il possesso di una grande somma di denaro in contanti può influire sulla valutazione del fatto di lieve entità?
Sì. Secondo la Corte, la disponibilità di ingenti somme di denaro in contanti, per le quali non viene fornita una giustificazione, è una circostanza ritenuta motivatamente incompatibile con l’ipotesi del fatto di lieve entità, specialmente se associata a un rilevante dato ponderale della droga.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43005 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo sulla mancata definizione con sentenza di patteggiamento appare manifestamente infondato per le ragioni già esposte correttamente nella sentenza impugnata;
Ritenuto che tutti gli altri motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazio fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione c è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di d consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circ dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge r negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significa (g. 50 di cocaina), la disponibilità di ingenti somme di denaro in contanti di cui non è fornita giustificazione (sebbene restituita senza una motivazione coerente) sono state riten motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
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