Fatto di Lieve Entità: La Cassazione e i Criteri per la sua Esclusione
Nel diritto penale in materia di stupefacenti, la nozione di fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, rappresenta un punto cruciale per la determinazione della pena. Questa norma consente una sanzione notevolmente più mite quando il reato, nel suo complesso, appare di modesta gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 42991/2024) offre importanti chiarimenti sui criteri che possono portare all’esclusione di tale attenuante, confermando la solidità dei principi giurisprudenziali in materia.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Sentenza della Corte d’Appello
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non riconoscere la fattispecie del fatto di lieve entità, oltre a criticare il trattamento sanzionatorio applicato. Secondo la difesa, la valutazione della Corte territoriale non sarebbe stata adeguata, auspicando una riconsiderazione degli elementi di fatto che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre a una qualificazione giuridica più favorevole del reato.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte non consentite nel giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno ricordato che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito. Il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e alla presenza di una motivazione logica, coerente e non viziata.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua e adeguata, fondata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili.
Fatto di lieve entità: Parametri di valutazione e motivi dell’esclusione
Il cuore della decisione riguarda i motivi per cui l’ipotesi del fatto di lieve entità è stata esclusa. La Cassazione ha sottolineato che, secondo un principio di diritto consolidato, la valutazione deve tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge: il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
La Corte ha specificato che se anche uno solo di questi indici risulta particolarmente negativo e assorbente, può essere sufficiente a escludere la lieve entità, rendendo irrilevante la considerazione degli altri. Nel caso di specie, sono stati ritenuti decisivi e incompatibili con la fattispecie attenuata i seguenti elementi:
* Il dato ponderale: una quantità di stupefacente già di per sé estremamente significativa.
* La diversa tipologia delle sostanze: la detenzione di più tipi di droghe diverse.
* La disponibilità di armi: un elemento che aggrava ulteriormente il quadro indiziario.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno portato i giudici di merito a concludere, con una motivazione ritenuta ineccepibile dalla Cassazione, che il fatto non potesse essere qualificato come di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente, nel tentativo di ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, ha proposto censure che richiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. La Corte ha ribadito che il giudice di merito ha adempiuto al suo obbligo motivazionale spiegando in modo sufficiente e logico perché gli elementi a carico dell’imputato fossero ostativi al riconoscimento dell’attenuante. Analogamente, le critiche al trattamento sanzionatorio sono state respinte come generiche, poiché la determinazione della pena è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sindacabile solo per vizi logici manifesti, qui non riscontrati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la valutazione del fatto di lieve entità è globale e non atomistica. Non è sufficiente che alcuni parametri siano di modesto rilievo se altri, come la quantità di droga o la disponibilità di armi, depongono per una significativa pericolosità della condotta. Per la difesa, ciò implica la necessità di argomentare in modo specifico e non generico, evitando di sollecitare la Cassazione a una rivalutazione dei fatti. Per l’accusa, conferma che elementi oggettivi e gravi possono essere sufficienti, da soli, a giustificare l’esclusione del trattamento sanzionatorio più mite. In definitiva, la decisione riafferma la centralità della motivazione del giudice di merito come baluardo contro ricorsi infondati.
Quando può essere escluso il ‘fatto di lieve entità’ in un reato di droga?
Secondo la Corte, il ‘fatto di lieve entità’ può essere escluso quando anche uno solo degli indici previsti dalla legge (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze) risulta particolarmente negativo e significativo, tanto da assorbire ogni altra considerazione. Nel caso specifico, la quantità ingente, la varietà delle droghe e la disponibilità di armi sono state ritenute incompatibili con la lieve entità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’, limitandosi a verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente al ‘giudice di merito’ (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42991 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva compete del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logi perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione c è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del t generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di di consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circ dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge r negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamen significativo, la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, la disponibilità di armi so ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P 309/90;
ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzionatorio sono generiche considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità del fatto commesso; ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motiva sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità de che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valuta circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalit reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
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