Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13569 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13569 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Bari il 15/05/1975
avverso la sentenza emessa il 30/11/2023 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/11/2023, la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Bari, in data 07/12/2017, nei confronti di NOME NOME in relazione – come meglio specificato in rubrica – alla illecita detenzione di cocaina, eroina ed hashish.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l’esclusivo riferimento, in motivazione, alla diversità di sostanze detenute, senza alcuna analisi – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità – della gravità del fatto considerato nel suo complesso.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l’infondatezza delle censure prospettate (comunque attinenti al merito).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Sia pure in termini estremamente sintetici, la Corte territoriale ha motivato l’esclusione della configurabilità dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990 con la valorizzazione del dato quantitativo e della pluralità di sostanze, idonee a soddisfare svariate esigenze di mercato.
Tale percorso argomentativo deve essere integrato – secondo i noti principi in tema di “doppia conforme” – con quello, maggiormente diffuso, tracciato dal primo giudice, che oltre ai due elementi richiamati dalla Corte d’Appello ha fatto leva anche sull’attrezzatura rinvenuta e sul danaro (Euro 505) sequestrato dagli operanti.
Anche in forza di tale valutazione, espressa all’esito di una sintetica analisi della complessiva fattispecie – che vedeva il domicilio del SUMMA monitorato da giorni, l’accertato arrivo di soggetti con precedenti, ed il ricorso a segni convenzionali, da parte del ricorrente, con le persone che si presentavano sotto al suo balcone (cfr. la seconda pagina della sentenza di primo grado) – si ritiene che il complessivo compendio motivazionale soddisfi adeguatamente gli oneri motivazionali individuati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01, secondo cui «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione».
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 bbraio 2025 Il Consiglire e tensore Il Presidente