Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 3 luglio 2025 dal Tribunale in composizione monocratica di Roma, con la quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R., 9 ottobre 1990, relativo alla detenzione a fini di spaccio di gr. 25 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 55 involucri.
In considerazione del quantitativo pari a 102 dosi singole in base al contenuto di principio attivo, alla circostanza che l’attività criminosa era inserita nel contesto di una nota “piazza di spaccio” e tenuto conto della somma di 250 euro rinvenuta in suo possesso, è stata esclusa la possibilità di riqualificare i fatti nell’ambito del
comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, in considerazione della ritenuta verosimile capacità di soddisfare una vasta clientela.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo un unico motivo per vizio della motivazione in merito alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d. P.R. 309/90, in considerazione del solo dato ponderale di per sé non significativo non potendosi escludere la lieve entità dei fatti in ragione dello studio statistico operato dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione che dà conto di come per la cocaina il quantitativo di gr. 25 è considerato compatibile con il quinto comma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare inammissibile perché diretto a sostenere una diversa qualificazione giuridica del reato sulla base di argomentazioni generiche basate solo sul dato ponderale senza confrontarsi con le ragioni per le quali non è stata ravvisata l’ipotesi di cui quinto comma dell’art. 73 T.U. Stup.
Nel caso di specie la Corte territoriale, per escludere l’ipotesi tenue del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, oltre a valorizzare il dato ponderale, ha fatto riferimento all’inserimento dell’attività criminosa nel contesto della gestione di una “piazza di spaccio”.
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una “piazza di spaccio”, che è connotata da un’articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente.
Non avendo il ricorrente neppure minimamente affrontato tale profilo di fatto, essendosi esclusivamente limitato a censurare solo il riferimento al dato ponderale della sostanza detenuta per lo spaccio, ritenuta in astratto compatibile con l’ipotesi del comma quinto, non è consentito alla Corte di cassazione operare ulteriori valutazioni riferite alla ricostruzione del fatto perché non oggetto di specifiche censure che non possono trovare risposte per carenza di cognizione
addebitabile alla genericità del ricorso, in relazione ai limiti del giudi cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagame delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2025