Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23509 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/05/1997
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma parzialmente riformato la sentenza emessa il 08/02/2024 dal Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME con la quale lo stesso era stato condannato pe il reato previsto dall’art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.3 rideterminando la pena, previa esclusione della contestata recidiva, in anni un mesi quattro di reclusione ed € 4.000,00 di multa
La Corte ha previamente ritenuto fondato il motivo riguardante il riconoscimento della recidiva, atteso che i precedenti del prevenuto era eterogenei rispetto al fatto contestato, non sussistendo quindi il necessario in di maggiore pericolosità; la Corte ha altresì rigettato il motivo di appello ine alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve ent considerazione della natura organizzata e non occasionale dell’attività svolta.
Il giudice di appello ha quindi accolto anche il motivo inerente alla dosimetr della pena in relazione all’effettiva gravità del fatto, rideterminando la san nel senso suddetto.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazion NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione nonché, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., violazione della legge penale per effetto della mancata riqualificazione del f sotto la specie di quello di cui all’art.73, comma 5, T.U. stup..
Ha dedotto che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontata con le risultanze investigative, dalle quali si evinceva come l’attività fosse, gli effetti, qualificabile come di “piccolo spaccio”, non essendo stato accerta numero degli assuntori che acquistavano sostanza drogante dall’imputato g né l’entità dei contatti con i fornitori, oltre alla capacità economica necessar procurarsi con stabilità la sostanza medesima; con la conseguenza che la condotta valutati tutti i parametri previsti dall’art.73, comma 5, T.U. stup.(con partic riferimento al modesto dato ponderale) doveva ritenersi idonea a perfezionare l’ipotesi di lieve entità, non sussistendo un’attività organizzata e non occasio
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e e), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; esponend
,
come la mancata applicazione delle stesse fosse stata il frutto di una m petizione di principio anziché di una valutazione calata nel concreto contesto d fatti addebitati.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento dell’esame del secondo
Va premesso che, vedendosi – in punto di responsabilità dell’odierno ricorrente – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di me vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo i tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cu «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motiva del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organi ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 266617).
Ciò posto, in punto di sussistenza dei presupposti astrattamente idonei concretizzare la fattispecie di lieve entità, le Sezioni Unite di questa Corte h rilevato che l’art.73, comma 5, T.U. stup. è applicabile in ipotesi di min offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitat sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circosta dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge ri negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza su giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; in senso conforme, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651, mentre Sez. 3, n. 14220 del 25/02/Z025, COGNOME, in ordine alla nuova formulazione della disposizione, ha specificato che la non occasionalità della condotta costituisce sia eleme specializzante integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo period d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 sett 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2C)23, n.
159, sia fattore che, unitamente ad altri, concorre ad escludere la lieve entit fatto).
Va quindi ritenuto che le motivazioni dei giudici di merito, pure let sinotticamente, non abbiano dato conto con adeguata e logica motivazione delle ragioni ostative al disconoscimento dell’ipotesi di lieve entità.
In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato in modo esclusivo dato quantitativo, atteso che – dai 12,77 grammi di sostanza sequestrata – era ricavabili 230 dosi medie, senza specificare ulteriori elementi valutabili ai s della predetta disposizione e con particolare riferimento alle modalità e circostanze dell’azione.
Va rilevato, in ordine al dato quantitativo, in riferimento a preceden specificamente richiamato nel motivo di ricorso e ai fini della valutazione de sussistenza del “fatto lieve”, da effettuarsi con riguardo alla fattis complessivamente considerata, che – secondo l’arresto espresso da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile co l’art. 73, comma 5, T.U. stup.; sentenza specificamente resa in fattispecie in la Corte ha ritenuto il quantitativo di circa 100 gr. di hashish, caduto in seque rientrante nel valore-soglia che, per tale tipologia di sostanza, delimita l’a del fatto lieve secondo le risultanze di detta ricognizione statistica; pur es peraltro stato ulteriormente specificato che la qualificazione del fatto ai dell’art. 73, comma 5, citato, non può effettuarsi in base al solo dato quantita risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hann riconosciuto la minore gravità del fatto – eventualmente parametrata su uno specifico ufficio giudiziario – posto che, per l’accertamento della stess necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284319). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce dei predetti criteri, deve ritenersi che i giudici di merito no siano adeguatamente raffrontati con i predetti principi in ordine alla tematica de valorizzazione unitaria del dato ponderale e delle circostanze complessive dell condotta.
Difatti, il giudice di primo grado ha unicamente valutato un dato ponderale che (richiamando il precedente espresso dalla citata sentenza 45061/2022) non può ritenersi univocamente tale da escludere la fattispecie di lieve entit assenza di valutazione delle altre circostanze dell’azione, anche in considerazio
del dato oggettivo – emergente dallo stesso capo di imputazione – della modesti della controprestazione pattuita con il cessionario (C 50,00).
D’altra parte, la sentenza di appello ha dedotto, sempre in riferimento principi citati, l’assunto carattere di attività “organizzata e non occasionale”
base delle modalità con le quali era avvenuto lo scambio, caratterizzato da u segnalazione reciproca tra cedente e acquirente – evidentemente finalizzata
perfezionamento della transazione – effettuata mediante l’accensione del displa del telefono cellulare.
Peraltro, sotto tale aspetto, la motivazione del giudice di appello app caratterizzata da un vero e proprio salto logico, avendo lo stesso dedott
carattere non occasionale e organizzato (e, quindi, sistematico) dell’attivi di
modus operandi cessione sulla base del solo
riscontrato in occasione di un singolo scambio; e dovendosi altresì tenere conto del principio, pure espresso da quest
Corte e da riferire evidentemente alla rilevanza del dato ponderale, che fattispecie del fatto di lieve entità non è di per sé incompatibile con lo svolgim
di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un’at criminale organizzata o professionale, come desumibile (sul piano sistematico) dalla disposizione contenuta nell’art.74, comma 6, T.U. stup. (Sez. 6, n. 28251 d 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270397).
6. In definitiva, le motivazioni dei giudici di merito appaiono carenti nella p in cui – a fronte di un dato ponderale oggettivamente contenuto e di modalit dell’azione neanche idonee a denotare un modus operandi consolidato e sistematico – hanno escluso l’inquadramento della fattispecie in quella di li entità.
Per tali ragioni, con assorbimento dell’esame del secondo motivo di ricorso, l sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appell di Roma, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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