Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26951 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 24/02/2005
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale, di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato rordinanza emessa il 24/02/2025 dallo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto imputato, a seguito di provvedimento di convalida di arresto in flagranza, del reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestato in quanto il prevenuto era stato colto – durante un controllo eseguito dalla Polizia di Stato – nell’atto di gettare da un balcone un involucro contenente 42,24 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Il Tribunale ha GLYPH preliminarmente dato atto della dinamica dell’accertamento, operato presso l’abitazione di soggetto (Bevilacqua Francosimone) sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare e nel corso del quale, all’interno dell’appartamento, erano state rinvenute diverse persone, oltre a materiale atto alla pesatura e al taglio della sostanza stupefacente; ha quindi dato atto della sussistenza di un univoco compendio indiziario in ordine al reato ascritto.
Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto e non condivisibile la richiesta difensiva di inquadrare il fatto sotto la specie di quello di lieve entità, attesa la non occasionalità della condotta nonché il non modesto dato ponderale e il comprovato possesso di strumenti atti al confezionamento e al conseguente smercio della sostanza.
In punto di esigenze cautelari ha ritenuto sussistente un pericolo attuale e concreto di reiterazione di condotte della medesima specie, valutando adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.73, comma 5, T.U. stup. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso il riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
Ha dedotto che il dato quantitativo della sostanza stupefacente era inferiore rispetto a quello individuato da questa Corte (nella sentenza n.45061/2022) ai fini del riconoscimento delle fattispecie di minore entità, che non risultava accertato il dato qualitativo in ordine all’efficacia drogante della sostanza e che l’imputato aveva tenuto una condotta collaborativa
assumendosi l’intera paternità dello stupefacente, conseguendone la minima offensività della condotta ascritta
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. – la mancata motivazione in ordine all’eccepita insussistenza delle esigenze cautelari ovvero, in via gradata, sulla non proporzionalità della misura custodiale
Ha dedotto che il Tribunale non aveva tenuto conto del comportamento collaborativo tenuto dall’imputato, anche alla luce della immediata richiesta di definizione del procedimento secondo le forme previste dagli artt. 444 e ss. cod.proc.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, /
In riferimento al motivo di ricorso attinente alla richiesta derubricazione del reato contestato in quello previsto dall’art.73, comma 5, T.U. stup., va fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che in tema di misure cautelari personali, vi è interesse ad impugnare quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, COGNOME, Rv. 269783), mentre non rileva la sua mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, COGNOME, Rv. 285481).
Nel caso di specie, deve dedursi che – pur essendo consentita anche nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup., la misura custodiale applicata al ricorrente – il suo interesse sia ravvisabile in via strumentale al disposto dell’art.275, comma 2-bis, cod.proc.pen., il quale vieta l’applicazione anche degli arresti domiciliari qualora il giudice ritenga che con la sentenza possa essere applicata la sospensione condizionale della pena, elemento di diritto specificamente evocato nell’ambito del ricorso.
Ciò posto, nell’ambito del primo motivo di impugnazione, il ricorrente – preso atto del dato ponderale (42,24 grammi di eroina) – ha richiamato il precedente di questa Corte, in base al quale, in tema di reati concernenti le
sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del “fatto lieve”, da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 e nella quale è stato dato che il “limite massimo” per la sussistenza della fattispecie del fatto lieve è stato ravvisato nel quantitativo di g 107,71 g per l’eroina).
Peraltro, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha specificato che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284319); con l’ulteriore specificazione in base alla quale la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, COGNOME, Rv. 287869).
Conclusioni che, a propria volta, devono ritenersi coerenti con quelle espresse da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l’insussistenza degli indici della fattispecie di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990.
Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l’idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell’azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le
circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso».
Solo all’esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli . altri».
Deve quindi ritenersi che il Tribunale del riesame, con motivazione complessivamente non illogica alla luce dei suddetti parametri, abbia dato conto degli elementi tali da impedire la classificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità; in considerazione del non modesto dato ponderale, del rinvenimento di materiale atto al taglio e al confezionamento nonché delle modalità e circostanze dell’azione (atteso che la condotta è stata accertata mentre il ricorrente si trovava presso l’abitazione di soggetto gravato di precedenti per fatti in materia di stupefacenti).
Anche il motivo inerente alla sussistenza e al grado delle esigenze cautelari deve ritenersi infondato.
A tale proposito, deve rilevarsi che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se – come nel caso di specie – congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all’attitudine dell’indagato medesimo all’effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, COGNOME, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, COGNOME, RV. 275851).
Sul punto, il Tribunale – con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità – ha congruamente ritenuto doversi formulare un giudizio di adeguatezza della misura custodiale domiciliare, sulla base del comprovato inserimento del ricorrente nell’ambito di un circuito operante nell’ambito del ‘narcotraffico nonché delle comprovate modalità e circostanze dell’azione e di cui sopra è stato dato atto.
Dovendosi quindi considerare immune dal vizio di illogicità la valutazione dell’idoneità della sola misura custodiale al fine di evitare il pericolo di recidiva e di garantire la totale recisione con il contesto illecito nel quale erano state consumate le condotte ascritte, alla luce dell’esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie.
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6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 13 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il preidente