Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40811 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME per l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Mediante il difensore, COGNOME NOME, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 10 ottobre 1989, n. 309, propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania nel proc. n. 32/25 R.I.M.C., in data 24.01.2025, depositata in data 25.01.2025, con cui è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal GIP del Tribunale di Caltagirone,
Con un primo motivo si lamenta la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 10 ottobre 1989, n. 309, in quanto, a parere della difesa, il Tribunale del riesame di Catania ha erroneamente rigettato la richiesta avanzata dalla difesa relativa alla riqualificazione dei fatti contestati all’odierno indagato ai sensi dell’art. 73 cit., nonostante nell’ordinanza il Tribunale della Libertà abbia ammesso che il quantitativo rinvenuto all’odierno indagato fosse piuttosto modesto (circa 20 grammi di cocaina) (pag. 3, secondo cpv). Ed invero, il ricorrente è stato sorpreso con un modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente, per uso strettamente personale.
Pertanto, il Tribunale del riesame di Catania avrebbe dovuto considerare x il quantitativo non cospicuo della sostanza stupefacente, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione e, all’esito, stante il minore allarme sociale generato dalla condotta dell’imputato, ritenere sussistente /I prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R, n. 309 del 1990.
Con un secondo motivo il ricorrente aggredisce l’ordinanza evidenziando la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali in relazione all’art. 274, lett. c), cod.proc.pen. in quanto il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto sussistenti tali esigenze cautelari che, invece, sono già salvaguardate dall’applicazione di altra misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del medesimo ricorrente nell’ambito di un altro procedimento penale.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine al primo motivo di ricorso il Collegio osserva che, al netto delle valutazioni sul merito delle deduzioni indiziarie, la doglianza difensiva relativa alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 cit. è stat attentamente valutata con motivazione chiara e lineare da parte del -Tribunale / nel contesto del provvedimento impugnato. La motivazione appare esaustiva anche laddove spiega che le modalità della condotta ioltre che la quantità e qualità dello stupefacente rintracciato nella disponibilità dell’indagato, nonché il taglio della cocaina, le confezioni in singole dosi e la contabilità delle vendit illecite, descrivono un fatto che non può essere rati2 riqualificato nella fattispecie di lieve entità.
A ciò si aggiunga che la condotta per cui si procede è stata accertata mentre il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari per il medesimo reato nell’ambito di altro procedimento penale / a dimostrazione che lo stesso vanta una caratura criminale lontana dall’osservanza delle prescrizioni imposte con la precedente misura cautelare e che contribuisce ad escludere una riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 cit..
Si consideri che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73 ci t. non è configurabile soltanto nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, ma si caratterizza per una complessiva valutazione dell’attività del detentore che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita oltre che delle modalità del fatto, compresa la non occasionalità della condotta che costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto. (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, COGNOME, Rv. 287869 – 01; ved anche in motivazione Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01). Pertanto la minima offensività del fatto e della condotta dell’imputato non sono desumibili soltanto GLYPH dalla modesta entità ponderale della sostanza ti I GLYPH 1 1 stupefacente GLYPH rinvenuta GLYPH ma da GLYPH una serie di indici ‘r, -. , complessivamente l’entità della lesione derivankte dalla detenzione: somme di denaro rinvenute o in disponibilità dell’agente, presenza di strumenti per confezionamento t vendita, contabilità delle vendite, organizzazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, il rigetto della richiesta di qualificazione del fatto di lieve entità deve essere considerato correttamente valutato e motivato. La descrizione dei fatti e della personalità esposta in motivazione appare, pertanto, esaustiva, lineare, logica e convincente circa la reiezione della riqualificazione più favorevole richiesta dal ricorrente.
Il primo motivo deve essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso è palesemente generico in quanto si limita in poche parole a dissentire superficialmente dalle ritenute esigenze cautelari senza confrontarsi con gli argomenti esposti nella motivazione dell’ordinanza impugnata (pag. 4) che peraltro si salda con quanto esposto compiutamente a pag. 5 dell’ordinanza del Gip di Caltagirone che ha applicato la misura.
Pertanto, il secondo motivo è generico e conduce all’inammissibilità.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025
Il consigliere estensore