Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28499 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 settembre 2023, il Tribunale di Messina ha rigettato l’istanza di riesame, proposta nell’interesse dell’indagato, avverso l’ordinanza emessa in data 6 settembre 2023 dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale veniva disposta, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere, per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., sul rilievo dell’errata qualificazione dei fatt contestazione. A parere del ricorrente, infatti, le condotte, per l’esiguità de quantitativo di sostanza stupefacente – pari a complessivi 5,02 grammi e, dunque, inferiore, secondo la difesa, ai parametri di lieve entità individuati dalla stess Corte di cassazione – avrebbero dovuto essere derubricate ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; di talché, prevendendosi per quest’ultimo reato la pena massima di 4 anni di reclusione, non avrebbe potuto ritenersi lecitamente disposta la misura custodiale carceraria, la cui applicazione, all’opposto, postula che, per il delitto per cui si procede, sia prevista la pena dell reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché meramente reiterativo delle censure sottoposte all’attenzione del Tribunale e da questo affrontate e motivatamente risolte.
In punto di diritto, è necessario precisare che, ai fini del riconoscimento della fattispecie minore, il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 deve essere complessiva, così abbandonando l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri – e facendo, parimenti, sì che tali indici non debbano tutt indistintamente avere segno positivo o negativo; ferma restando la possibilità che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. A ciò si aggiunga, inoltre, la necessità – proseguono le Sezioni Unite – che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Ciò che significa
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che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività.
Dunque, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto, rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti no decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione (ex multis, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319).
Conformemente a ciò, occorre dunque rilevare come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato, alle pagg. 2-9 del provvedimento impugnato, la lieve entità ponderale unitamente al contesto in cui si sono inserite le condotte contestate. Nello specifico, rilevano, sul punto, le 525 visite in soli 45 giorni ricevute presso la propria abitazione dall’indagato e dal figli – tutte di brevissima durata e prive di una ragionevole spiegazione alternativa captate dal sistema di videosorveglianza, che correttamente il giudice cautelare ha ritenuto in grado di soddisfare un numero elevatissimo di consumatori e per questo esplicative di una spiccata capacità di approvvigionamento ed una non modesta circolazione di risorse economiche. Assumono rilievo anche: a) l’adozione di particolari cautele nel monitorare gli spazi esterni all’immobile interessato, onde garantire l’uscita in sicurezza dei vari acquirenti; b) la precauzione, adottata soprattutto nelle ore serali, di incontrare gli avventori fuori dall’abitazione, press un vicolo cieco adiacente; c) il sabotaggio – avvenuto il giorno successivo all’effettuazione di tre perquisizioni, con esito positivo, ai danni di tre sogget usciti dalla predetta abitazione – di una delle telecamere istallate di fronte all’ingresso dell’immobile dagli inquirenti. A ciò si aggiunga, inoltre, l’installazion presso la medesima abitazione, di quattro telecamere, rispetto alle quali – a fronte dell’inverosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui queste servivano ad evitare furti ai danni di veicoli – il Tribunale del riesame ha correttamente confermato la già apprezzata stabilità e sistematicità dell’attività di spaccio al minuto organizzato dagli indagati.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/03/2024.