Fatto di Lieve Entità: Perché l’Abitualità e la Professionalità Escludono la Qualificazione?
Nel diritto penale relativo agli stupefacenti, la distinzione tra spaccio ‘comune’ e un fatto di lieve entità è cruciale, poiché comporta conseguenze sanzionatorie molto diverse. Tuttavia, non è sempre semplice tracciare questa linea di demarcazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’abitualità e la professionalità dell’attività di spaccio sono elementi decisivi per escludere la fattispecie più lieve, anche quando la pena base applicata è quella minima. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne i principi e le implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Condanna per Spaccio
Il caso origina dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in continuazione. L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva alla Suprema Corte di riqualificare i fatti contestati nell’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, e contestava inoltre la quantificazione della pena.
Secondo la difesa, le condotte avrebbero dovuto beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte di Cassazione, però, ha respinto completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso “interamente reiterativo”, ovvero una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione specifica e adeguata per escludere l’ipotesi lieve. Gli elementi valorizzati dalla Corte di merito, e confermati dalla Cassazione, sono stati:
* Le plurime cessioni: L’attività si era protratta nel tempo, concretizzandosi in centinaia di dosi vendute.
* La vasta clientela: Le cessioni erano avvenute nei confronti di numerosi assuntori abituali.
* Professionalità e abitualità: L’insieme delle condotte dimostrava un’organizzazione stabile e non occasionale dell’attività di spaccio.
* Qualità della sostanza: La cocaina ceduta presentava un elevato grado di purezza (93,1%).
La Corte ha specificato che questa valutazione non è affatto arbitraria, ma completa, congrua e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Perché la Pena Base Minima non Implica un Fatto di Lieve Entità?
Un altro punto affrontato riguarda la quantificazione della pena. La difesa implicitamente suggeriva una contraddizione tra l’applicazione della pena base minima e il rigetto dell’ipotesi lieve. La Cassazione ha smontato questa argomentazione, chiarendo che la scelta di partire dal minimo edittale non contrasta con la gravità complessiva del fatto, specialmente quando gli aumenti per la continuazione sono giustificati.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. La sentenza di secondo grado è stata ritenuta sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. I giudici hanno considerato l’abitualità delle condotte e la “pervicacia” dell’imputato nel commetterle, evidenziando come l’attività illecita fosse la sua unica fonte di sostentamento. L’inammissibilità del ricorso, dovuta alla sua natura reiterativa e alla manifesta infondatezza, ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per la configurazione del fatto di lieve entità, non si deve guardare solo alla quantità di droga ceduta nella singola occasione, ma è necessario un esame complessivo della condotta. La professionalità, l’organizzazione, il numero di clienti, la frequenza delle cessioni e la purezza della sostanza sono tutti indicatori che, se presenti, delineano un quadro di gravità incompatibile con la fattispecie attenuata. La decisione serve da monito: un’attività di spaccio strutturata e continuativa non potrà beneficiare di sconti di pena, anche se la pena base inflitta è quella minima prevista dalla legge.
Quando lo spaccio di droga non può essere considerato un fatto di lieve entità?
Non può essere considerato un fatto di lieve entità quando presenta caratteristiche di professionalità e abitualità. Elementi come le cessioni ripetute nel tempo (pari a centinaia di dosi), un vasto numero di clienti abituali e l’elevata purezza della sostanza stupefacente escludono questa qualificazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è ‘reiterativo’, cioè se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1043 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/12/1981
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha c:ondannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione.
Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fa come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo.
2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall’imputato nel tempo, pari a centinaia di dosi a numerosi assuntori abituali, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitua nonchè la diversità dello stupefacente ed il grado di purezza della cocaina pari al 93,1 % . tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in qu sede anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamen richiamato sul punto dalla Corte di merito.
2.2. In ordine alla quantificazione della pena e agli aumenti per la continuazione sentenza impugnata, partita dal minimo della pena base nonostante l’entità e protrazione delle condotte, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione stante l’abitualità delle condo pervicacia nella loro commissione da parte dell’imputato, privo di attività lavorativa se non qu illecita.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.