Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE 028AL9) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 98,451 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a gr. 67,833, da cui erano ricavabili n. 452 dosi medie singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, elevato grado di purezza), indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità e nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Muralo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente