Fatto di Lieve Entità: No alla Derubricazione con Droga Pura e Ingenti Quantità
La qualificazione di un reato connesso agli stupefacenti come fatto di lieve entità rappresenta una questione cruciale nel diritto penale, potendo determinare una significativa riduzione della pena. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi per tale valutazione, negando il beneficio in un caso di detenzione di cocaina ad alta purezza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per la detenzione illecita di 98,451 grammi di cocaina. Le analisi sulla sostanza avevano rivelato un principio attivo di 67,833 grammi, dal quale era possibile ricavare ben 452 dosi medie singole. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, rigettando la richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
Il Ricorso in Cassazione e la Valutazione del Fatto di Lieve Entità
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata riqualificazione del reato come fatto di lieve entità. Secondo la difesa, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui la condotta non potesse essere considerata di minima offensività. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente. I giudici di merito avevano correttamente negato la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di una serie di elementi concreti e indicativi, quali:
1. Il quantitativo della sostanza: La quantità sequestrata è stata considerata tutt’altro che modesta.
2. L’elevato grado di purezza: L’alto principio attivo è stato interpretato come un indice della pericolosità della condotta e della capacità di diffusione della droga sul mercato.
3. Le modalità di detenzione: Valutate nel loro complesso, le circostanze indicavano un livello di professionalità nell’attività illecita.
Questi fattori, considerati congiuntamente, delineavano un quadro incompatibile con la nozione di minima offensività, che è il presupposto per l’applicazione dell’attenuante. La Corte ha inoltre richiamato l’importante principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Murolo’ (n. 51063/2018), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Spetta al giudice dimostrare di aver vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente accordata ad alcuni di essi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la concessione del beneficio del fatto di lieve entità non può basarsi su una valutazione parziale o isolata di un singolo elemento, come il mero dato ponderale. Al contrario, il giudice è tenuto a un’analisi globale che tenga conto della qualità della sostanza, delle modalità dell’azione e di ogni altro indicatore della lesività della condotta. Un elevato grado di purezza, unito a una quantità significativa, può essere un sintomo decisivo di una notevole capacità di penetrazione nel mercato illegale, escludendo così la possibilità di considerare il fatto di minima importanza. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a riservare la fattispecie attenuata solo a quelle situazioni che presentano un’offensività realmente contenuta.
Quando un reato legato agli stupefacenti può essere considerato un fatto di lieve entità?
Un reato di questo tipo può essere considerato di lieve entità solo a seguito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti del caso. Il giudice deve analizzare non solo la quantità, ma anche la qualità della sostanza, le modalità della condotta e ogni altro aspetto che possa indicare l’effettiva offensività del fatto.
L’elevata purezza della sostanza stupefacente esclude automaticamente la qualificazione del fatto di lieve entità?
Sebbene non la escluda automaticamente, secondo questa ordinanza l’elevato grado di purezza è un elemento fortemente indicativo della professionalità dell’attività illecita e di una rilevante capacità di diffusione sul mercato. Pertanto, è un fattore che pesa significativamente contro la concessione dell’attenuante.
Quali sono gli elementi principali che i giudici devono considerare per decidere sulla lieve entità?
I giudici devono considerare una serie di elementi, tra cui: il quantitativo della sostanza sequestrata, le modalità di detenzione, il grado di purezza (e quindi il principio attivo) e qualsiasi altro dato che possa indicare il livello di professionalità e la capacità di impatto sul mercato degli stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato il 06/01/1974
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 98,451 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a gr. 67,833, da cui erano ricavabili n. 452 dosi medie singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, elevato grado di purezza), indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità e nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Muralo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente