Fatto di lieve entità: quando il quantitativo e il contesto escludono il beneficio
L’applicazione della norma sul fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, capace di modificare significativamente il trattamento sanzionatorio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante chiave di lettura sui criteri che guidano i giudici nel concedere o negare tale beneficio. Il caso analizzato riguarda la detenzione di 38 grammi di cocaina, un quantitativo che ha portato la Suprema Corte a confermare l’esclusione della lieve entità.
Il Caso in Analisi: Detenzione di Cocaina e Richiesta di Beneficio
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante chiedeva il riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità in relazione alla detenzione di 38 grammi di cocaina. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non applicare la circostanza attenuante speciale.
Tuttavia, la Corte d’Appello, pur riconoscendo la lieve entità per altri episodi minori poi caduti in prescrizione, aveva escluso tale qualificazione per la detenzione del quantitativo più significativo di cocaina. La decisione si basava su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione del fatto di lieve entità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso si limitava a riproporre una questione che era già stata correttamente e logicamente risolta dal giudice di secondo grado. La Cassazione ha quindi sposato in pieno il ragionamento della Corte d’Appello, chiarendo i parametri da utilizzare per la valutazione.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La motivazione centrale della decisione risiede nel metodo di valutazione adottato dalla Corte d’Appello, ritenuto corretto dalla Cassazione. Per escludere il fatto di lieve entità, il giudice non deve limitarsi al solo dato quantitativo della sostanza sequestrata, sebbene questo resti un indice fondamentale. È necessario, invece, analizzare l’intera vicenda in un’ottica globale.
Nel caso specifico, la Corte ha valorizzato il “contesto complessivo” e ha tenuto conto di altre condotte illecite dell’imputato. Anche se i reati connessi a tali condotte (relative ad altre tipologie di stupefacenti) erano stati dichiarati prescritti, essi sono stati comunque considerati come elementi sintomatici. Tali elementi erano “comunque idonei a dimostrare lo svolgimento di un’attività di spaccio dotata di non marginale offensività”. In sostanza, anche i fatti prescritti possono contribuire a delineare il profilo dell’autore del reato e a dimostrare che la singola condotta in esame non è un episodio isolato e di minima importanza, ma si inserisce in un’attività criminale più ampia e strutturata. La detenzione di 38 grammi di cocaina, letta in questa cornice, ha perso ogni carattere di marginalità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione del fatto di lieve entità è un giudizio complesso che non può basarsi su automatismi legati alla quantità di droga. Il giudice deve considerare tutti gli indici previsti dalla norma, come la qualità e quantità della sostanza, i mezzi, le modalità della condotta e le circostanze dell’azione. La decisione insegna che, ai fini di questa valutazione, il quadro probatorio può includere anche elementi relativi a fatti non più perseguibili (come quelli prescritti), se utili a comprendere la reale portata e offensività della condotta giudicata. Di conseguenza, anche un singolo episodio può essere considerato grave se si inserisce in un contesto che rivela una significativa attività di spaccio. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
La detenzione di 38 grammi di cocaina può essere considerata un “fatto di lieve entità”?
No, secondo l’ordinanza in esame, la Corte ha escluso che la detenzione di 38 grammi di cocaina potesse rientrare nella fattispecie del fatto di lieve entità, valutando non solo il quantitativo ma anche il contesto complessivo dell’attività dell’imputato.
Il giudice può considerare anche reati prescritti per valutare la gravità di un fatto?
Sì, la Corte ha ritenuto corretto tenere conto di altre condotte relative a diversi tipi di stupefacenti, per le quali era intervenuta la prescrizione, al fine di valutare il contesto generale e dimostrare l’esistenza di un’attività di spaccio con una offensività non marginale, escludendo così la lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44321 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, volto ad ottenere il riconoscimento dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato, in quanto ripropone una questione correttamente risolta dal giudice di appello;
rilevato, in particolare, che la Corte di appello, pur avendo ritenuto la sussistenza del fatto lieve con riguardo ad altri episodi, ha escluso tale fattispecie in merito alla detenzione di 38 gr. di cocaina, valorizzando il contesto complessivo e tenendo conto delle condotte – relative ad altre tipologie di stupefacenti per le quali è intervenuta la prescrizione – comunque idonee a dimostrare lo svolgimento di un’attività di spaccio dotata di non marginale offensività;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ammende. favore della Cassa delle
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente