Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CROTONE il 25/10/2004
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza del 9 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Catanzaro, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone in data 4 giugno 2024, con la quale COGNOME NOME veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 13.333,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90.
L’imputato, con l’unico motivo di ricorso, lamenta l’errore nell’applicazione della leg penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione fatto nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, dolendosi del fatto che la C d’Appello, con motivazione lacunosa e illogica, abbia contrapposto mere presunzioni prive di accertamento probatorio a dati oggettivi e riscontrati, quali la giovane età dell’imputa l’incensuratezza e il comportamento collaborativo.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla censura relativa alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi d comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Corte territoriale ha motivato in modo giuridicamente corretto, valorizzando elementi ostativi alla configurazione della lieve enti quali il consistente quantitativo di cocaina rinvenuto nella disponibilità dell’imputato (16 grammi) e le modalità della condotta.
Invero, è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensivit penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo, nonché dagli al parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con l conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737). A tale proposito, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dov conseguentemente escludere la configurabilità dell’ipotesi attenuata anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve en (Cass. Sez.3, 27.3.2015 n.32696), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità, una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività (Cass. Sez.6, 5.3.2013 n.27809)
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, quali elementi ostat alla configurazione della lieve entità del fatto, il consistente dato ponderale dello stupeface (160,05 grammi di cocaina), le modalità di confezionamento (divisione in tre involucri di cellophane trasparente), il luogo in cui è stata rinvenuta (luogo pubblico).
La valutazione espressa appare assolutamente congrua e supera il vaglio critico della recente giurisprudenza di questa Corte sul giudizio di compatibilità della ipotesi autonoma d cui all’art.73, 5 comma D.P.R. 309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione del condotta di piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato
ponderale e qualitativo dello stupefacente (Sez.6, 3.7.2017, COGNOME, Rv. 270849; Sez.3,
20.2.2018, Caltabiano, Rv.272706).
Le deduzioni difensive, che invocano la riqualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata ragione della giovane età, dell’incensuratezza e del comportamento collaborativo dell’imputato,
non possono trovare accoglimento. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tali circostanze, pur favorevoli, sono recessive rispetto alla consistenza del dato ponderale, che
costituisce elemento negativamente assorbente nella valutazione complessiva richiesta dalla norma.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P sidente