Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bol composizione monocratica, che ha condannato NOME per i reati di cui 73, comma 4, DPR 309/1990, 61 n.2, 337 cod. pen (fatto commesso il 26 maggio 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di manifesta carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che do essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/90.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, uni pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a di stupefacente nella disponibilità dell’imputato (95 gr. di hashish con principio at per cento, custodito in involucri termosaldati, pari a 1,056 dosi medie singole) sint svolgimento di una attività di spaccio su larga scala. Ciò in considerazione sia d somma di denaro rinvenuta indosso all’imputato (€.1090,00 in banconote da vario ta della recente condanna da questi riportata per detenzione e spaccio di sostanza del t riferita ad un fatto del giugno 2022 . La pronuncia è quindi pienamente rispettos interpretativi GLYPH elaborati GLYPH dalla giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, per l’applicazione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 99 0, di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del reato (quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti): cfr., Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 2 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01). Deve in proposito ril che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponder di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivela dal dato del principio attivo e del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili e potenzialmente d sul mercato (Sez. 4, f). 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd” pi spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità RAGIONE_SOCIALE dosi divulgabili, d provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, NOME, Rv 263068-01). V aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui pr minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è so fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di cert ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comm Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
NOME ,
73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo RAGIONE_SOCIALE leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e qua dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedon conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cu comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale del e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione comp parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all’esito, uno solo ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, COGNOME, in motiv 4, n. 17674 del 09/04/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, d COGNOME, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275 Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, gl evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamente considerati come es configurabilità della ipotesi lieve.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del r pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una ulteriore somma in favore della c ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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