Fatto di Lieve Entità: Quando i Precedenti Penali Escludono lo Sconto di Pena
Nel diritto penale in materia di stupefacenti, il concetto di fatto di lieve entità rappresenta una fondamentale valvola di sicurezza per distinguere lo spaccio su piccola scala da attività criminali più strutturate. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di numerosi precedenti penali specifici e una quantità non minima di sostanza possano precludere il riconoscimento di questa attenuante, rendendo il ricorso dell’imputato palesemente infondato.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da una condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trieste e successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e 30.000 euro di multa per reati legati agli stupefacenti. La difesa, non accettando la decisione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, puntando su un unico motivo: la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie più lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Il Ricorso in Cassazione e la Richiesta di Fatto di Lieve Entità
La tesi difensiva si basava sull’idea che il fatto contestato, per le sue caratteristiche, dovesse essere considerato di minore gravità. L’obiettivo era ottenere una pena significativamente più bassa, come previsto per il fatto di lieve entità. L’imputato lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, che a suo dire non aveva adeguatamente giustificato il diniego di tale riqualificazione.
La Decisione della Suprema Corte sul Fatto di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato era manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione logica e coerente, basata su due elementi cruciali che impedivano di considerare il fatto come lieve.
Il Peso dei Precedenti Penali Specifici
Il primo elemento valorizzato dai giudici di merito, e ritenuto corretto dalla Cassazione, riguarda il profilo soggettivo dell’imputato. Egli era gravato da numerosi precedenti penali specifici in materia di stupefacenti. Questo dato è stato interpretato come un indice di una certa propensione a delinquere e di un inserimento non occasionale nel circuito dello spaccio, elementi che mal si conciliano con la lieve entità del fatto.
La Valutazione della Quantità di Sostanza
Il secondo elemento, di natura oggettiva, è la quantità ‘non modestissima’ di sostanza stupefacente ricevuta dall’imputato a fini di spaccio. Sebbene il testo non specifichi il quantitativo esatto, la Corte ha ritenuto che superasse la soglia della trascurabilità, contribuendo a delineare un quadro di gravità incompatibile con l’ipotesi attenuata.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza d’appello non era affatto illogica. Al contrario, aveva correttamente bilanciato gli elementi a disposizione, dando il giusto peso sia alla pericolosità sociale del soggetto, desunta dai precedenti, sia alla gravità oggettiva del fatto, legata alla quantità della sostanza. Di conseguenza, il tentativo di ottenere in sede di legittimità una rivalutazione che era già stata compiuta correttamente nei gradi di merito è stato giudicato privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la valutazione del fatto di lieve entità non può prescindere da un’analisi globale che includa la personalità dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali specifici è un fattore altamente ostativo al riconoscimento del beneficio. Inoltre, la pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione basato su argomenti manifestamente infondati non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la motivazione della corte d’appello nel negare la lieve entità del fatto era logica e coerente, basandosi su elementi concreti.
Quali elementi hanno impedito di riconoscere il fatto di lieve entità?
Due elementi principali: i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato in materia di droga e la quantità di sostanza stupefacente, giudicata ‘non modestissima’ e quindi non trascurabile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di ricorsi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TOLMEZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il g irn 2023 la Corte di · GLYPH · appello di Trieste confermava la sentenza del GLYPH r. · del Tribunale di Trieste aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 4 di reclusione ed € 30.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; 2022 con cui il G.U.P.
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell’ambito della fattispecie di reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, valorizzando in senso negativo per il ricorrente il fatto questo sia gravato da numerosi precedenti penali specifici unitamente alla non modestissima quantità di sostanza da questi ricevuta, a fini di spaccio, ha argomentato in modo non manifestamente illogico la motivazione della sentenza nella parte in cui non è stata riconosciuta la ipotesi del fatto di lie entità;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
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