Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE nato a GENOVA il 21/09/1954
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’8 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 25 giugno 2024 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e di mesi due, giorni quindici di arresto in ordine al reato previsto dall’art. 697 cod. pen. (capo 2).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine all’omessa riqualificazione del fatto contestato sub 1) ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entit alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruit si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto un
motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p 2 della sentenza
impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori dell professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta da parte dell’imputato,
perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai
fini dell’esclusione della minima offensività.
2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo eccepito da parte del ricorrente, in quanto del tutto generico e aspecifico, e, quindi, inidoneo a
rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi i maniera adeguata con le motivazioni espresse dalla sentenza impugnata, che,
lungi dall’apparire contraddittoria o illogica, ha ben chiarito i motivi riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato con riferimento a
entrambe le fattispecie ascrittegli.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025
Il Consigliere estensore