Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 08/02/1960
avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza che ha disposto la misura cautelare in carcere, emessa d Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 ottobre 2024 in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1 n. 309.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagat che, con un unico motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 73 T.U. Stup. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al diniego della derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, lamentando il Tribunale abbia valorizzato il dato ponderale che la difesa sostiene es limitato, evocando altresì la rudimentalità dell’attività e l’età del prevenu difesa sostiene poi l’eccessività della misura in corso anche in relazione al giu di condanna, richiamando il disposto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il Gip non avrebbe speso alcuna parola per affermare la prognosi di una pena superiore a tre anni.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché meramente contestativo, e pertanto generico, nonché manifestamente infondato.
Giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, per qualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, oc operare una valutazione complessiva e in concreto di tutte le circostanze del fa (Sez. U., sentenza n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME; più di recente Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285706, massimata nei seguenti termini: “In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un’adegua valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostan dell’azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al gra purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai pri costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena), mentre la manca
di uno solo degli elementi sintomatici della lieve entità giustifica l’esclusione detta ipotesi.
In conseguenza, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della stessa, è necessari fare riferimento, come detto, all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615).
In ragione degli elementi testé richiamati, l’ordinanza impugnata ha, con motivazione congrua e logica, considerato il reato in questione espressione di un’attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffonder in modo sistematico, tale da non potere rientrare nella fattispecie di c all’invocato comma 5 dell’art. 73 citato.
In linea con i suesposti principi, il Tribunale di Catanzaro ha escluso l’ipote più lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., sulla base dei seguenti elementi il considerevole dato ponderale (gr. 21,4 di cocaina, dalla quale erano ricavabil 36 dosi); b) il confezionamento in involucri in cellophane termosaldati, ripartit in dosi espressamente indicate come “G” (grandi da gr. 0,8) e “P” (piccole da gr. 0,5); c) il rinvenimento della somma di euro 700, del quale l’indagato non aveva adeguatamente giustificato la provenienza; d) la presenza di materiale per il confezionamento e la preparazione del narcotico; e) l’andirivieni di soggetti not come assuntori, constatato nel corso del servizio di osservazione, pedinamento e controllo del 16-17 ottobre, indicativo di un considerevole volume di affari; f il presumibile collegamento dello COGNOME con la criminalità del settore degli stupefacenti; g) i precedenti penali per reati della medesima indole, anche in epoca recente (fatto del 2019) e per evasione; h) i procedimenti pendenti, anche per analogo reato contestato nel 2019; i) l’ammissione all’affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 9 febbraio 2023, circostanza indicativa dell’intento solo apparente dello COGNOME di aderire trattamenti rieducativi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla pronuncia richiamata dalla difesa nell’atto di impugnazione, il Collegio osserva che essa ha operato uno studio su un campione statistico, limitato a decisioni emesse da questa Corte nel triennio 2020/2022, individuando i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l’ipotesi della lieve en (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149). Si tratta, quindi, di decisione tesa a “quantificare” i casi in cui sarebbe ravvisabile l’ipo lieve. L’insegnamento delle Sezioni NOME COGNOME citata ha tuttavia puntualizzato
che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo; ciò vale anche in rapporto al dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinat
ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto. Per l’accertamento della lieve entità si deve far riferimento, come si è dett
all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n.
7464 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 278615).
In base agli elementi sopra illustrati, inerenti alla gravità del fatto e all’el capacità criminale, deve ritenersi implicitamente motivata la prognosi di una
condanna superiore ad anni tre di reclusione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di disp. att. cod. proc. pen.
cui all’art. 94, comma
1-ter,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 aprile 2025
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