Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 19/05/1985
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 13 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 10 novembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e art. 697 cod. pen.;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta cumulativamente violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati;
considerato, infatti, che la Corte territoriale, sebbene sembri delineare un inesistente onere della prova a carico dell’imputato (cfr., Sez. 1, n. 38416 del 15/03/2023, COGNOME, non mass.), a fronte di un motivo che prospetta, in termini aspecifici, una mera eventualità quanto al tempo della detenzione (“non potendosi escludere che li avesse da meno di 72 ore”) ha motivato in ragione delle genericità dell’analogo motivo di appello, e della inverosimiglianza, in fatto, dell’assunto (p. 3 sentenza ricorsa);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato;
ritenuto, invero, che l’accertamento della lieve entità del fatto di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, implica «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomati previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076), da cui emerga la minore portata dell’attività dello spacciatore, una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, o una ridotta provvista di stupefacente (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268293);
considerato che la sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione al riguardo, valorizzando non solo il dato quantitativo (ed il connesso valore di mercato), ma anche la detenzione di sostanze differenti, la disponibilità di strumenti utili al confezionamento della droga, la compresenza di diverse tipologie di
sostanze, ed il rinvenimento di una cospicua somma di denaro, ritenuta provento di un traffico strutturato;
rilevato che il terzo motivo, con cui lamenta il vizio di omessa motivazione quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena è aspecifico, poiché non si
confronta con la motivazione offerta dal Tribunale (cui rinvia la sentenza ricorsa: p.
4), in relazione all’assenza dei presupposti di legge, oltre che manifestamente infondato, essendo stata applicata al ricorrente la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
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Il Presidente