Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12547 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12547 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Iglesias il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la nota, pervenuta in data odierna, dal difensore, AVV_NOTAIO, che, pur avendo presentato istanza di trattazione orale, ha chiesto alla Corte di trattare comunque il ricorso in sua assenza.
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la riduzione per il rito, aveva condannato NOME COGNOME di quattro anni, sei mesi di reclusione e 30.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto 8 gr. di cocaina e per avere ceduto altre quantità della medesima sostanza per un corrispettivo di 15.780 euro.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) lett. c) cod. proc. pen. in quanto, ad avviso del difensore, la Corte di merito avrebbe violato l’art. 522 cod. proc. pen., laddove ha ritenuto sussistente un reato mai formalmente contestato con riferimento alla detenzione illecita di gr. 8 di cocaina, condotta che rientra nella previsione non del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ma del successivo comma 1-bis, che non è oggetto di contestazione nel capo di imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito affermato la penale responsabilità con una motivazione meramente congetturale, posto che gli elementi valorizzati non hanno la pregnanza richiesta dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, non superano la presunzione di innocenza, essendo onere dell’accusa provare la finalità di cessione dello stupefacente. In ogni caso, la Corte d’appello non ha considerato le dichiarazioni rese del commercialista dell’imputato, attestanti la lecita provenienza del denaro sequestrato, destinato per il pagamento di tributi. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe illogica laddove ha inferito un uso illecito dell’immobile in cu vi era lo stupefacente dalla mera circostanza che il contratto d comodato con il proprietario non fosse stato registrato, trattandosi di un dato del tutto neutro.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di merito negato la qualificazione del fatto come di “minore gravità”, senza valutare la provenienza lecita del denaro e il modesto quantitativo di cocaina sequestrata; in ogni caso, stante il mancato accertamento di pregresse vendite, è ben possibile che il denaro sia la risultante di plurime
vendite di modesta entità, fatto sanzionabile ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla confisca del denaro, stante la sussumibilità del fatto nel comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e, comunque, non essendo provato che la somma di denaro sia il provento di pregresse vendite di stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché ripropone pedissequamente censure che i giudici di merito, con doppia valutazione convergente, hanno rigettato con una motivazione immune da pretese violazioni di legge o da asseriti vizi motivazionali.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Il ricorrente non si confronta con l’indirizzo, avallato dalle Sezioni Unite, secondo cui ai fini della contestazione dell’accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, dep. 01/08/2000, COGNOME, Rv. 216430).
Di conseguenza, si è coerentemente precisato che , in tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, dep. 09/07/2019, Poltrone, Rv. 276602; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, Rv. 258920).
2.2. Nel caso di specie, al COGNOME è contestata, come si legge nel cato di imputazione, la violazione degli “artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi dell’art. 75 dello stesso decreto, complessivi gr. 8 di cocaina; nonché, in esecuzione del medesimo disegno criminose, per avere ceduto altre quantità delle stesse sostanze a ignoti per un corrispettivo di 15.780 euro”. Orbene, nonostante il mancato riferimento anche all’art. 1-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è di palmare evidenza che è stata contestata anche la detenzione, a fine di spaccio, di gr. 8 di cocaina: fatto puntualmente descritto nel capo di imputazione, in relazione al quale l’imputato ha avuto modo di difendersi.
Il secondo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, articolato in fatto.
3.1. La materialità del fatto è incontroversa.
Come accertato dai giudici di merito, a seguito della perquisizione eseguita presso la dimora dell’imputato, furono rinvenuti undici involucri – nove sul ripiano di una parte dell’armadio della camera da letto, due all’interno di una tasca di un giubbotto dell’imputato – contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessivi gr. 3,7; in un altro immobile nella disponibilità dell’imputato, all’interno dello scomparto di un armadio ubicato nella camera da letto, fu rinvenuta una cassetta metallica, al cui interno vi era la somma di 15.210 euro in banconote di vario taglio, oltre a gr. 4,3 di cocaina; accanto alla cassetta, sullo stesso ripiano, furono invece ritrovati diversi ritagli di cellophane e dei sacchetti di cellophane dai quali erano stati asportati i ritagli, nonché un bilancino elettronico di precisione funzionante.
3.2. Ciò posto, va ricordato che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 – dep. 08/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991), la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 – dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686).
Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto.
Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 – dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 – dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).
3.3. Nel caso in esame, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente – e di sicuro non in termini di manifesta illogicità – desunto la prova della destinazione alla vendita della cocaina sequestr4nei due appartamenti valorizzando il rinvenimento di una cospicua somma di denaro contante, su cui si tornerà in seguito, ma anche dell’usuale armamentario dello spaccio, ossia il bilancino di precisione e svariati ritagli di cellophane, analoghi a quelli delle dosi già confezionate.
Parimenti, la circostanza che il denaro sia il provento di pregresse cessioni è stata dedotta, in maniera irragionevole sul piano della plausibilità logica, dalla valutazione degli elementi accertati nel caso concreto, ossia: l’entità e la composizione della somma’denaro (1 banconota da 200 euro, 4 da 100 euro, 212 da 50 euro, 198 da 20 euro e 5 da 10 euro), il rinvenimento, nel medesimo luogo, di sostanza stupefacente, unitamente al materiale per il confezionamento delle dosi e al bilancino di precisione funzionante.
Nel misurarsi con l’argomentazione difensiva, tesa ad accreditare la lecita provenienza del denaro, la Corte di merito ha evidenziato, in primo luogo, che l’immobile dove sono stati rinvenuti il denaro e la droga è di proprietà di tale NOME COGNOME, e il relativo contratto di comodato non era stato registrato, come invece emerso in riferimento ad altri immobili locati per lo svolgimento, da parte dell’imputato, delle sue attività commerciali.
Oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato come gli accertamenti patrimoniali compiuti dalla G.d.F. per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020 in relazione alle attività commerciali gestite dall’imputato – compiutamente analizzati alle p. 7-9 della sentenza di primo grado – abbiano evidenziato un saldo negativo nella misura di 5.209,61 euro: dato che, come ritenuto in maniera non certamente implausibile dalla Corte di merito, non si concilia con la tesi difensiva, secondo cui la somma sequestrata fosse il provento di accantonamenti in nero, in ordine ai quali, peraltro, nulla è emerso dagli accertamenti compiuti dalla G.d.F.
La Corte di merito, inoltre, GLYPH ha valorizzato le dichiarazioni rese dal commercialista dell’imputato, il quale non solo ha fatto un riferimento del tutto generico a “tributi da pagare” – senza quindi indicare la tipologia, l’ammontare, le annualità – ma ha anche smentito la versione dell’imputato – il quale ha
affermato di non essere titolare di un conto corrente bancario – riconoscendo di effettuare lui stesso il pagamento dei modelli TARGA_VEICOLO e di addebitarli sul conto come intermediario autorizzato.
A fronte di tale motivazione, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente, a bene vedere :pretende una diversa valutazione delle prove, che è preclusa nel giudizio di legittimità.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. A dispetto della mutata configurazione giuridica dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilità.
In particolare, la fattispecie del fatto di “lieve entità” è ravvisabile in ipote connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 – dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).
Recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, NOME COGNOME) hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre “abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo”. Ed invero, va riconosciuta “la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso”. Solo all’esito “della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma i concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri”. Ma, “è per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e n già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così
ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa (…) che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l’elemento ponderale – quello che più spesso assume un ruolo centrale nell’apprezzamento giudiziale – non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell’art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch’essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione”.
4.3. Ora, nel caso di specie la Corte di merito si è attenuta alle indicazioni fornite dalla sentenza NOME, in quanto, proprio nell’ottica di una valutazione complessiva e globale di tutti gli elementi accertati nel caso concreto (ossia: l’importo e la composizione della somma di denaro in contanti rinvenuta unitamente alla cocaina e al materiale per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi), ha logicamente escluso che l’attività di spaccio posta in essere dall’imputato sia riconducibile all’ipotesi della “minore gravità”.
Dall’inammissibilità dei motivi che precedono, deriva, per logica conseguenza, l’inammissibilità del quarto motivo.
Una volta ritenuto che la somma sequestrata sia il provento della pregressa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, come del resto contestato nel capo di imputazioni, trova necessaria applicazione l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui, nel caso di condanna per taluno dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la fattispecie del comma 5 – ipotesi che qui non rileva -, si applica l’art. 240-bis cod. pen., il quale prevede come obbligatoria la confisca del
denaro di cui l’imputato non sia in grado di giustificare la lecita provenienza e che risulta sproporzionato al proprio reddito: situazione ricorrente nella specie, stante l’accertata sproporzione della somma in esame rispetto al reddito dichiarato e all’attività economica gestita dall’imputato, che, come si è visto, nel periodo qui di interesse aveva riportato perdite pari ad oltre 5.000 euro.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/02/2023.