Spaccio e Fatto di Lieve Entità: Non Conta Solo il Numero di Cessioni
L’applicazione dell’ipotesi di fatto di lieve entità nello spaccio di stupefacenti è una questione centrale nel diritto penale, poiché comporta una notevole riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per il suo riconoscimento, sottolineando che la valutazione non può essere superficiale o limitata a un singolo aspetto, ma deve abbracciare la condotta criminale nella sua interezza. Analizziamo come i giudici sono giunti a questa conclusione e quali sono le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione carente da parte dei giudici di merito. Il punto centrale della sua difesa era il mancato riconoscimento dell’ipotesi di fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90. Secondo il ricorrente, il ridotto numero di episodi di cessione effettivamente accertati rispetto a quelli inizialmente contestati avrebbe dovuto indurre la Corte a qualificare il reato come lieve.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che la qualificazione di un fatto come di lieve entità non può dipendere da una mera conta matematica degli episodi di spaccio. Al contrario, essa richiede un giudizio globale e approfondito su tutti gli elementi sintomatici previsti dalla norma, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito anche dalle Sezioni Unite.
Le Motivazioni: Una Valutazione Complessiva e non Frazionata
La Corte ha spiegato che, per determinare se ricorre un fatto di lieve entità, il giudice deve effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli indici rilevanti. Questi si dividono in due macro-categorie:
1. Indici relativi all’azione: mezzi, modalità e circostanze della condotta.
2. Indici relativi all’oggetto materiale: quantità e qualità delle sostanze stupefacenti.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e coerente, evidenziando elementi che andavano ben oltre il semplice numero di cessioni. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato fattori indicativi di una maggiore pericolosità e di un inserimento dell’imputato in un contesto criminale strutturato. Tra questi elementi figuravano:
* Precedenti penali specifici, che dimostravano una persistenza nell’attività illecita.
* Il sequestro di cocaina ad alto grado di purezza, indice di una capacità di approvvigionamento da canali qualificati.
* La diversità delle sostanze trattate e reperite, che suggeriva un’attività di spaccio non occasionale ma organizzata.
Tali elementi, considerati nel loro insieme, hanno delineato un quadro di offensività del fatto non ridotta, incompatibile con la qualificazione di lieve entità. La Corte ha concluso che la decisione dei giudici di appello era immune da vizi logici, poiché basata su un’analisi completa e non su una visione parziale e atomistica della vicenda.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma del principio secondo cui la valutazione del fatto di lieve entità è un giudizio qualitativo, non meramente quantitativo. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente puntare su un numero esiguo di episodi di spaccio per ottenere il riconoscimento dell’ipotesi lieve. È necessario, invece, dimostrare che l’intera condotta dell’imputato, analizzata sotto ogni profilo (modalità dell’azione, contesto, qualità della sostanza, personalità del reo), sia effettivamente caratterizzata da una minima offensività. La decisione ribadisce che elementi come precedenti, professionalità nell’agire e qualità della droga sono fattori determinanti che possono precludere l’accesso a questo trattamento sanzionatorio più favorevole.
Per riconoscere il fatto di lieve entità è sufficiente un numero ridotto di cessioni di droga?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione non può basarsi solo sul numero di cessioni, ma deve considerare complessivamente tutti gli elementi della fattispecie, come le modalità dell’azione e le caratteristiche della sostanza.
Quali altri elementi vengono considerati per escludere il fatto di lieve entità?
Oltre al numero di cessioni, i giudici valutano elementi che possono indicare una maggiore pericolosità, come precedenti penali specifici, l’alto grado di purezza della droga, la diversità delle sostanze trattate e altri indizi che suggeriscono l’inserimento del soggetto in un contesto criminale più ampio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dì Appello di Genova del 27 giugno 2023 con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma 1, 81 cpv d.P.R. 309/90.
L’esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’ad 73 del DPR 309/1990, in considerazione del ridotto numero di cessioni accertate rispetto a quelle contestate in origine.
Il motivo è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dal disposizione, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato ” (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustive argomentazioni in cui risulta valutato non solo il numero delle cessioni accertate, ma anche gli elementi da cui desumere l’inserimento del ricorrente in un ampio contesto criminale (precedenti specifici, sequestro di cocaina con alto grado di purezza, diversità di sostanze trattate e reperite). Si tratta di oggettive modalità dell’azione che, in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, hanno condotto la Corte territoriale, con motivazione congrua e non illogica, ad escludere l’ipotesi lieve, dovendosi escludere la ridotta offensività del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna . il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024