Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7278  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 9 luglio 2020 del Tribunale di Reggio Emilia ) resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME è stato condannato al pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per i reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale provvedimento l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per mancata qualificazione dei fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 1990, n. 309.
Considerato che il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta riqualificazione del fat sensi della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 1990, n osservando che il dato ponderale ( grammi 580,00 di marijuana contenuti in 8 involucri), la qualità della sostanza stupefacente e la presenza di materi idoneo alla suddivisione, pesatura e al confezionamento (due bilancini d precisione, due trincia erba, una macchina per sottovuoto, 1 busta con numerosi elastici) fossero elementi incompatibili con la prospettazione difensiv considerato che il ricorrente aveva verosimibilmente effettuato una vendita di parte della sostanza stupefacente, in quanto nella cassaforte della stan d’albergo era stata rinvenuta la somma di euro 140,00, tenuta separata d quella detenuta nel portafoglio, pari a euro 85,00. Il giudice a quo evidenziato, con argomento non illogico, neppure contrastato specificamente, che il ricorrente era incorso in precedente analoga vicenda, e che in definitiva, vi era stata programmazione dell’illecito anche in considerazione del protratt soggiorno alberghiero, pagato in anticipo, al fine di completare lo smercio del sostanza stupefacente (consistente in oltre mezzo chilogrammo lordo di droga cd. leggera). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Vero è, al riguardo, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art comma 5, d.P.R. 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dat quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sente che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertament della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degl indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). A questo proposito, ai fini del riconoscimento della fattispecie di li entità di cui all’art. 73, comma 5, il giudice è infatti tenuto a valutare i me modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità de sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (cfr. ad es. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572), ed in tal senso la Corte territoriale h
dispiegato un percorso argomentativo non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico, col quale tra l’altro il ricorrente neppure si confr appieno.
L’impugnazione non si è quindi confrontata con i complessivi rilievi della sentenza impugnata, conseguendone pertanto l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente