Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 09/09/1974
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 29 marzo 2024, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di prevalenza, nell misura di anni cinque, mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 24.250,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo GLYPH manifestamente GLYPH infondato, GLYPH tenuto GLYPH conto GLYPH dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il P GLYPH
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