Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43419 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Firenze – decidendo quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione della sentenza emessa da altra Sezione della medesima Corte nei confronti di NOME COGNOME, imputato del delitto di cui all’art. 628, comma 2, cod. pen.- rideterminava la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 533,00 di multa.
Ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione per manifesta illogicità per non avere la Corte distrettuale tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Il ricorrente ha dedotto la mancata applicazione da parte del Giudice del rinvio della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n 86 del 2024.
Come è noto la Corte Costituzionale – con sentenza di accoglimento con contenuto additivo – ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 62 comma 1 e 2, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita nella misura non eccedente un terzo se “per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità”: in tal modo si è introdott circostanza attenuante ad hoc per il reato di rapina, allineando la fattispecie in parola ai precedenti interventi in tema di sabotaggio militare (Corte cost. n. 244 del 2022), sequestro di persona a scopo di estorsione (Corte cost. n. 68 del 2012) ed estorsione (Corte cost. n. 120 del 2023) e sviluppando gli argomenti già richiamati negli analoghi provvedimenti, laddove si era evidenziato come una sanzione sproporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto – incapace come tale di “adeguarsi al suo concreto disvalore” – collidesse con il principio della personalità della responsabilità penale, vanificasse il processo di individualizzazione del rimprovero e fosse contraria alla finalità rieducativa della pena.
1.2. Intervenuta, dunque, la declaratoria di illegittimità costituzionale ed introdotta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità deve essere affrontata preliminarmente la problematica relativa alla deducibilità della questione nel corso del procedimento, dovendosi considerare che la Corte di appello di Firenze interveniva in seguito ad annullamento in funzione di Giudice
di rinvio: la Seconda Sezione penale di questa Corte, infatti, annullava la sentenza in punto pena, rilevando l’errore di diritto in cui erano incorsi i Giudici di appello «sia nella individuazione della circostanza più grave sia nell’effettuazione dell’aumento facoltativo per la circostanza recessiva dopo quello per il tentativo».
Ebbene, in termini generali, laddove la sentenza, a contenuto additivo, della Corte Costituzionale sia pubblicata in momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, il ricorrente può giovarsene, senza la necessità di presentare motivi aggiunti e purché il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità: ove la pronuncia della Corte sia intervenuta dopo la pronuncia della Corte di appello e nelle more del giudizio di legittimità, l’imputato può dolersi della mancata applicazione con i motivi principali, con i motivi aggiunti o anche con semplice memoria, se la dichiarazione di incostituzionalità sia successiva al deposito del ricorso (Sez. 6 n 37102 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253471).
1.3. Se, invece, come accaduto nel caso di specie, la sentenza a contenuto additivo della Corte Costituzionale sia stata pubblicata nel corso del giudizio di appello (rectius nelle more del giudizio di rinvio), al ricorrente, che pur potendo farlo, non abbia chiesto l’applicazione della introdotta circostanza attenuante, è precluso porre la questione per la prima volta con il ricorso per cassazione.
La decisione di accoglimento della questione di legittimità costituzionale della norma impone al Giudice, anche se adito in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., di tenere conto del dictum della Corte Costituzionale e ciò in deroga alla regola della assoluta impermeabilità del vincolo decisorio che grava sul Giudice del rinvio rispetto alle sopravvenienze. E’, infatti, affermazione costante quella secondo cui l’annullamento disposto per violazione di legge, pone in capo al Giudice l’obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi alla decisione assunta in punto di diritto: un eventuale overrulling ovvero un mutamento della stessa giurisprudenza di legittimità sulla medesima quaestio iuris non può rimuovere il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente (Sez.1 n 4049 del 10/04/2012, Licatae altri, Rv 254217).
Unico limite ed unica eccezione è rappresentato o dal caso in cui sopravvenga una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che dichiari la incompatibilità con il diritto comunitario della norma interna che occorre applicare (Sez. 3 n 12432 del 29/01/2015, Castelletti, Rv 263001), o dalla
pubblicazione di sentenza della Corte Costituzionale che dichiari la incostituzionalità della norma incriminatrice (Sez. 5 n 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv 257945). Ed infatti, l’immediato adeguamento ex art. 136 Cost. al principio inderogabile affermato nella sentenza di accoglimento e la cessazione dell’efficacia della norma per effetto della sua contrarietà alla Costituzione ne impongono la immediata disapplicazione superando eventuali vincoli decisori: tuttavia, nella fattispecie sulla questione andava tempestivamente sollecitata una decisione dei Giudici di merito sulle c:ui determinazioni si sarebbe potuto eventualmente attivare un controllo da parte della Cassazione.
1.4. La doglianza difensiva pone poi all’attenzione della Corte la ulteriore problematica della ravvisabilità del vizio di motivazione per omissione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., laddove il Giudice di appello (rectius di rinvio) non abbia deciso sulla applicazione della circostanza attenuante, nonostante egli sia investito di un esplicito potere officioso al riguardo, pe effetto della norma di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. a tenore della quale: «con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione e una o più circostanze attenuanti».
Soccorrono i principi espressi nella sentenza delle Sez. Un. “Salerno” (sent. n 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376) che, seppure affermati in relazione alla diversa questione della mancata applicazione ex officio da parte del Giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono richiamabili ed estensibili anche nel caso di mancata concessione delle circostanze attenuanti.
Detta norma – si è precisato con tale sentenza- nel consentire al Giudice di concedere le circostanze anche ex officio, anche senza una esplicita e specifica richiesta di parte, costituisce una importante deroga al principio devolutivo che governa il giudizio di appello. Oltre a derogare al principio devolutivo, assegna al Giudice un potere discrezionale, che presuppone e postula valutazioni di fatto e di merito.
Ne discende che il nesso tra Imufficiosità, la “eccezionalità” e la discrezionalità” del potere-dovere attribuito al Giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio rientri nel perimetro dei vizi deducibili per cassazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: la “non decisione” del Giudice di appello non costituisce violazione di norma sostanziale né violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità
decadenza, ma soprattutto non integra il vizio di motivazione per mancanza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. laddove la parte, potendo porre la questione all’attenzione del Giudice sollecitando i suoi poteri officiosi, lo non abbia richiesto.
1.5. In conclusione, fermo il potere officioso ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in capo al Giudice di appello di concedere o meno le circostanze attenuanti e ferma la possibilità anche per il Giudice del rinvio di concedere la circostanza del fatto di lieve entità, introdotta in pendenza del giudizio dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, si deve ritenere sulla scorta delle Sez. Un. Salerno che laddove il Giudice di appello o del rinvio ometta di decidere e l’imputato non ne abbia fatto richiesta sollecitando i poteri officiosi, lo stesso non può proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
Il ricorrente non può, dunque, lamentare il vizio di motivazione se il Giudice di appello non è stato sollecitato a decidere la questione, vieppiù in considerazione della natura discrezionale del potere conferitogli e del tipo di valutazione richiesta che involge accertamenti di fatto, prerogativa esclusiva del Giudice di merito (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536).
Detto vizio – nelle sue diverse declinazioni – è infatti deducibile con il ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. se il Giudice di appello, investito della questione, abbia omesso di decidere o abbia reso una valutazione incongrua e palesemente illogica.
1.6. Infine, in aggiunta a quanto sin ora argomentato, è il tenore della motivazione stessa ad implicitamente escludere funditu il carattere irrisorio o lieve della violazione accertata e dunque gli indicatori di modesta lesività del fatto valorizzati dalla stessa Corte nella sentenza additiva, laddove nelle due sentenze di merito si dà atto: di un danno/profitto prospettato di non irrisoria entità (euro 1.259,00); di modalità violente, sostanziatesi nel colpire con spintoni, calci e pugni i poliziotti intervenuti sul luogo del delitto, dopo aver forzato la saracinesca e la porta scorrevole della farmacia; della esecuzione del delitto in riunione con altra persona, contestata in fatto e non censurata neppure con il precedente ricorso per cassazione.
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/10/2024