Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31858 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Gambia il 14/06/1986
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, con rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui: a) all’art 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di cessione complessivamente gr. 61,21 di marijuana e gr. 179,49 di hashish (capo a); b) all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di cessione gr. 2,71 di eroina.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e difetto di motivazione.
Nella prospettazione difensiva il reato di cui al capo a) integrerebbe la fattispecie lieve di cui al comma 5 citato ed errata sarebbe la qualificazione ritenuta in sentenza, che valorizza il solo dato quantitativo.
Sotto questo profilo si rileva che la fattispecie lieve richiede la valutazione d plurimi elementi indicativi della complessiva minore gravità, quali le modalità e circostanze della condotta; rilevanti nel caso di specie sarebbero l’assenza di professionalità nello spaccio, dell’inesistenza di una qualsiasi forma di organizzazione dello stesso, l’incensuratezza, la regolare presenza sul territorio italiano, l’esistenza di un regolare impiego lavorativo.
Errata sarebbe, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il quantitativo complessivo di stupefacente rinvenuto eccede largamente i riferimenti ponderali elaborati da questa Corte nella sentenza n. 45061/2022 (Sez. 6, 03/11/2022, COGNOME Rv. 284149-01), che individua parametri quantitativi compatibili con il fatto di lieve entità superiori a que accertati nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tr loro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
Le Sezioni unite hanno affermato che, ai fini dell’applicazione della fattispecie in esame, è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, fermo restando che è, poi, possibile che u di essi assuma in concreto valore assorbente e, cioè, che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.
Ma «è per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilir la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e non già il suo presupposto. Ed è
parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nel motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenut prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi ch logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività».
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi · escludendo la fattispecie lieve perché il quantitativo di stupefacente complessivamente rinvenuto eccede i limiti di cui alla sentenza n. 45061/2022 sopra citata.
Sul punto va rilevato, in primo luogo, che tale sentenza ha fornito una semplice rilevazione statistica delle decisioni che hanno applicato il comma 5 dell’art. 73 citato e che da essa emerge che la detenzione di gr. 174,83 di hashish e 50,12 di marijuana (42,06 gr. di principio attivo) è compatibile con i limi massimi entro cui è stata riconosciuta la lieve entità.
In ogni caso, a prescindere da tali dati statistici, va ribadito che, come sopra rilevato, il dato ponderale non è di per sé dirimente ai fini dell’esclusione dell lieve entità, né a tale esclusione può condurre la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente distinte.
La sentenza impugnata non ha esaminato alcun altro elemento – al di là del quantitativo sequestrato – sulla cui base escludere, o ritenere, che l’Zività d spaccio del ricorrente possa essere ricondotta alla fattispecie concreta al comma 5 dell’art. 73 citato, configurabile nelle ipotesi di cosiddetto “piccolo spaccio”, c si caratterizza per una minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068).
Peraltro nella sentenza impugnata non vengono motivate le ragioni per cui l’imputato, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, relativamente alla detenzione di eroina sia stato considerato un “piccolo spacciatore”, mentre, per la detenzione di hashish e NOME sia stato qualificato come tale.
4r-
In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q:M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 16/09/2025.