Fatto di lieve entità: quando la quantità di droga e i guadagni lo escludono
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38585/2024, ha ribadito i criteri per la valutazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, escludendone l’applicabilità in un caso di detenzione di un quantitativo significativo di marijuana e hashish. La pronuncia sottolinea come una valutazione complessiva, che tenga conto non solo del peso ma anche del numero di dosi ricavabili e degli indicatori di un’attività di spaccio avviata, sia fondamentale per la corretta qualificazione giuridica della condotta.
I fatti del caso: detenzione di stupefacenti e la condanna in appello
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, specificamente 49,82 grammi netti di marijuana e 71,30 grammi netti di hashish. La Corte d’Appello di Bari aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva, ma confermando nel resto la condanna.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo principalmente la riqualificazione del reato nell’ipotesi più lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (il cosiddetto fatto di lieve entità) e l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4, cod. pen.).
La valutazione sul fatto di lieve entità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure della difesa non idonee a scalfire la logicità della motivazione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la corte territoriale avesse correttamente escluso il fatto di lieve entità operando una valutazione completa e approfondita di tutti gli elementi indicati dalla norma.
In particolare, sono stati considerati due fattori decisivi:
1. Il dato ponderale e il numero di dosi: La quantità totale di stupefacente, pur non essendo esorbitante in termini di peso assoluto, è stata giudicata significativa perché da essa si sarebbero potute ricavare ben 1.183 dosi droganti.
2. La diversità delle sostanze: La detenzione di due tipi diversi di droga (marijuana e hashish) è stata interpretata come un ulteriore indice della non occasionalità e della gravità della condotta.
Questa valutazione complessiva, che spazia dai mezzi e le modalità dell’azione alla qualità e quantità della sostanza, è in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, che impone al giudice un esame globale del fatto per accertare la minima offensività della condotta.
L’esclusione dell’attenuante del danno patrimoniale
Allo stesso modo, la Cassazione ha confermato la decisione di non concedere l’attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego non solo sulla quantità di droga, ma anche sul rinvenimento di una somma di 2.030,00 euro. Tale circostanza è stata ritenuta un chiaro indicatore di un’attività illecita già avviata e fonte di ‘lauti guadagni’, un elemento incompatibile con la ‘speciale tenuità’ richiesta dalla norma.
La decisione della Corte: ricorso inammissibile
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. La difesa, secondo gli Ermellini, non aveva operato un reale e necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le proprie tesi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio secondo cui la qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità non può dipendere esclusivamente dal dato quantitativo della sostanza. È necessaria una valutazione olistica che comprenda tutti gli indici sintomatici della pericolosità della condotta: le modalità dell’azione, i mezzi impiegati, la qualità e la quantità dello stupefacente, con specifico riferimento al numero di dosi ricavabili. La presenza di ingenti somme di denaro, inoltre, costituisce una prova logica della non occasionalità e della redditività dell’attività illecita, ostacolando il riconoscimento sia della lieve entità sia di altre attenuanti come quella del danno di speciale tenuità.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida l’interpretazione rigorosa dei criteri per l’applicazione dell’art. 73, comma 5. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non basta che la quantità di droga detenuta sia modesta. Se altri elementi, come l’elevato numero di dosi potenziali o la presenza di consistenti proventi illeciti, indicano una condotta inserita in un contesto di spaccio strutturato e non meramente occasionale, la possibilità di beneficiare del trattamento sanzionatorio più mite è preclusa.
Quando può essere escluso il fatto di lieve entità nella detenzione di stupefacenti?
Secondo la sentenza, il fatto di lieve entità può essere escluso quando la valutazione complessiva delle circostanze indica una non minima offensività della condotta. Nel caso specifico, sono stati determinanti l’elevato numero di dosi ricavabili (1.183) e la detenzione di due diverse tipologie di sostanze.
Il rinvenimento di una somma di denaro può influire sulla qualificazione del reato?
Sì. Il rinvenimento di una somma di denaro cospicua (2.030,00 euro) è stato considerato un forte indicatore di un’attività illecita avviata e redditizia. Questo elemento ha contribuito a escludere sia la configurabilità del fatto di lieve entità sia l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il merito del ricorso, ritenendolo privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata quella del Tribunale di Bari di condanna del predetto per il reato di cu all’art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 49,82 netti marijuana e gr. 71,30 netti di hashish, in Bari 8/4/2023), previo riconoscimento delle generiche equivalenti alla recidiva e conferma nel resto;
ritenuto che le censure prospettano deduzioni non precedute dal necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell’appello (Sez. U, 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, risulta ampiamente giustificata la mancata riqualificazione nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, avendo la Corte territoria operato una valutazione complessiva che ha tenuto conto del dato ponderale (trattandosi di ben 1.183 dosi droganti) e della diversità delle sostanze ;
che, allo stesso modo, i giudici del gravame, pur riconosciuta l’astratta compatibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. con il reato per il qu procede, l’hanno esclusa nel caso concreto avuto riguardo al dato ponderale e al rinvenimento della somma di euro 2030,00 circostanza ritenuta indicativa di un’avviata attività illecita, fonte di lauti guadagni (sul punto, sez. 3, n. 13659 del 16/2/20 Aamara, Rv. 286097-01, in cui si è precisato che per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. é necessario accertare che risultino di speciale tenu sia l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravi dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa; n. 10234 del 25/1/2024, Traore, Rv. 286034-01), quanto alla pena avendo i giudici d’appello
rideterminato la stessa in favore dell’imputato, adeguandola al caso concreto con riconoscimento delle generiche e neutralizzazione dell’aumento conseguente alla riconosciuta aggravante speciale, rispetto alla quale, peraltro, deve rilevarsi l’assolut genericità del corrispondente motivo di appello, essendosi la difesa limitata a contestare la rilevanza assegnata dal primo giudice ai precedenti penali anche specifici;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024