Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a POZZUOLI il 24/01/1997 NOME COGNOME nato a BRESCIA il 15/02/1975
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale dell’Il ottobr 2023, ha revocato la confisca del denaro in sequestro, nel resto confermando la decisione con cui NOME e NOME erano state rispettivamente condannate alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (NOME) e di anni cinque di reclusione ed euro 18.800,00 di multa (NOME) in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi GLYPH manifestamente GLYPH infondati, GLYPH tenuto GLYPH conto GLYPH dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013 Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua enti alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di
avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta da parte delle imputate, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fin dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente