Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 541 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal NOME COGNOME nato in Marocco il 08/10/1992; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/07/2024 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME c chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Firenze, nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza del gip del tribunal Pistoia del 17.7.2024 con cui era stata applicata la misura cautelare dell’o di presentazione ala polizia giudiziaria in relazione alle ipotesi di reat all’art. 73 del DPR 309/90, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.
Deduce vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 73 comma V d
DPR 309/90. Si contesta la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’a comma 5 del DPR 309/90 rilevando la illogicità della motivazione sulla base del circostanza per cui sarebbero contestate al ricorrente, al capo 3a, un numer realtà imprecisato di cessioni di sostanza stupefacente non meglio individuat al capo 26 solo 35 micro cessioni, così che erroneo sarebbe il riferimento quantità di cessioni per escludere la invocata riqualificazione. Sarebbe incong alla luce della norma di riferimento, anche la valorizzazione del tipo di d trattata. Sarebbe erronea anche la tesi della continuità della attività di trattandosi di profilo non incompatibile con la richiesta riqualificazio motivazione sarebbe apodittica e illogica anche nel sottolineare la profession dell’azione dell’indagato, nonché la sua collaborazione con altro soggett tratterebbe comunque di profili irrilevanti e compatibili con la fatti invocata.
4. GLYPH Il ricorso è manifestamente infondato, sia perché attraverso un frammentaria considerazione dei plurimi profili coerentemente valorizzati d giudici incorre in una inammissibile rivalutazione del merito, sia perc motivazione contestata è pienamente in linea con i principi relativi alla even riqualificazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 di plurime condot di traffico di droga. Va ricordato invero che in tema di continuazione tra re materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico “me modalità e circostanze” di commissione dei singoli reati, ai fin riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ot 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condot comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazio fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusio della configurabilità dell’ipotesi di lieve entità in relazione ad una plu condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connot da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia d stupefacente – cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una soggetti che facevano capo, quale referente, all’imputato). (Sez. 3 – , Se n. 13115 del 06/02/2020 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279657 – 01). Inoltre, più in generale, l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valut complessiva degli elementi della fattispecie concreta – come effettivame operata nel caso di specie, attraverso la considerazione di plurime cond criminali, anche inerenti cocaina, ben organizzate e reiterate nel tempo e re -, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla dis con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assum
carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all’esito del detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. 1.1 , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274076 – 01)
GLYPH Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere l spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.