Fatto di lieve entità: quando la quantità di droga esclude la pena lieve?
La qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità è una questione centrale nel diritto penale, poiché determina un trattamento sanzionatorio notevolmente più mite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46292/2023) offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione, sottolineando come il dato quantitativo della sostanza possa diventare un elemento decisivo e assorbente. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Coltivazione e il Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per la coltivazione di tre piante di marijuana. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nell’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Tuttavia, le piante coltivate erano state valutate come idonee a produrre una quantità rilevante di sostanza stupefacente, stimata in 1399 dosi. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano escluso l’applicazione dell’attenuante, ritenendo la quantità incompatibile con la lieve entità del fatto. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando tale esclusione.
L’Analisi della Corte: i Parametri per il Fatto di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per la genericità delle censure. I giudici hanno ribadito un principio di diritto ormai consolidato: la valutazione del fatto di lieve entità non può basarsi su un singolo elemento, ma deve tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge. Questi includono:
* Il dato qualitativo e quantitativo della sostanza.
* I mezzi e le modalità dell’azione.
* Le circostanze specifiche del caso.
La Corte ha specificato che questi parametri devono essere valutati nel loro complesso. Tuttavia, ha anche chiarito che se uno di questi indici risulta particolarmente negativo e “assorbente”, può da solo essere sufficiente a escludere la lieve entità del fatto, rendendo irrilevanti le altre considerazioni.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse applicato correttamente questo principio. Il dato ponderale, ovvero la capacità delle tre piante di produrre quasi 1400 dosi di marijuana, è stato considerato un elemento di tale gravità da essere incompatibile con la nozione di lieve entità. Secondo i giudici, una simile quantità è indice di uno spaccio significativo e non di un’attività marginale. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento favorevole ulteriore che potesse giustificare una diversa qualificazione del reato. La genericità del ricorso, che non ha contestato in modo specifico la logica della sentenza impugnata, ha portato inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che, nella valutazione del fatto di lieve entità, il criterio quantitativo mantiene un ruolo preponderante. Sebbene la valutazione debba essere complessiva, una quantità di stupefacente ritenuta “rilevante” o “significativa” può precludere l’accesso al trattamento sanzionatorio più favorevole. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di non limitarsi a invocare genericamente l’attenuante, ma di argomentare specificamente su tutti i parametri, specialmente in presenza di dati quantitativi sfavorevoli, per dimostrare che, nonostante ciò, il fatto nel suo complesso mantiene una ridotta offensività. In assenza di tali elementi, il solo dato quantitativo può essere decisivo per escludere l’ipotesi lieve.
Come si valuta se un reato di droga è un fatto di lieve entità?
La valutazione deve considerare tutti i parametri previsti dalla legge: il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. Tuttavia, se uno di questi indici, come la quantità, risulta particolarmente negativo, può essere sufficiente da solo a escludere la lieve entità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate dall’imputato sono state giudicate del tutto generiche. Non hanno specificato elementi favorevoli che potessero giustificare una diversa qualificazione dei fatti, né hanno contestato efficacemente la motivazione della corte precedente, basata sulla grande quantità di dosi ricavabili.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46292 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclus l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato second cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi; modalità, circostanze dell’azione, c conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (1399 dosi di marijuana), la coltivazi di tre piante valutate idonee a produrre sostanza stupefacente per quantità rilevanti utili uno spaccio significativo, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assenza di ulteriori eleme favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente nep ha specificato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 2 novembre 2023
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