Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità di Droga Esclude lo Sconto di Pena
L’ordinanza n. 5265 del 2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare sulla corretta applicazione dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità. Questa decisione ribadisce come la valutazione della lieve entità non possa prescindere da un’analisi complessiva di tutti gli elementi del caso, primo fra tutti il quantitativo della sostanza sequestrata. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altri. La difesa, sia in appello che successivamente in Cassazione, chiedeva la riqualificazione del reato nella fattispecie più lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, nota come fatto di lieve entità. La Corte d’Appello, tuttavia, respingeva tale richiesta, sottolineando come l’ingente quantitativo di eroina sequestrata – pari a 77,5 grammi lordi, da cui si potevano ricavare oltre 300 dosi singole – fosse incompatibile con una valutazione di minore gravità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi proposti dall’imputato non erano altro che una mera riproposizione delle argomentazioni già avanzate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una necessaria analisi critica della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare doglianze già esaminate e disattese.
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo del 2018), secondo cui la valutazione del fatto di lieve entità richiede un esame complessivo di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma, senza automatismi.
Le Motivazioni: Il Peso della Prova nel Fatto di Lieve Entità
Il cuore della motivazione risiede nella valorizzazione del dato ponderale. La Suprema Corte ha confermato che una quantità di droga così significativa, capace di generare centinaia di dosi, è un elemento oggettivo che indica un ruolo non marginale degli imputati nel mercato locale dello spaccio. Questo li qualifica come un “punto di riferimento” per il traffico di droga nella zona, una circostanza che, per sua natura, osta a una considerazione dell’offesa in termini di minore gravità.
La valutazione non si è quindi fermata a un mero calcolo matematico, ma ha interpretato il dato quantitativo come un indice inequivocabile della portata dell’attività illecita, escludendo così la possibilità di applicare la fattispecie attenuata. La decisione dei giudici di merito è stata quindi ritenuta immune da vizi di logica o di violazione di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non basta l’assenza di alcuni indicatori di gravità, ma è necessaria una valutazione complessiva che dimostri una ridotta offensività della condotta. Un quantitativo ingente di sostanza stupefacente rappresenta un ostacolo quasi insormontabile a tale riconoscimento, in quanto è un chiaro segnale di un inserimento strutturato e non occasionale nel circuito dello spaccio. Inoltre, la pronuncia ricorda che la proposizione di un ricorso inammissibile comporta non solo la condanna alle spese processuali, ma anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del giudizio di legittimità.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso per la riqualificazione in fatto di lieve entità?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era una mera riproposizione di argomenti già presentati e respinti con motivazione logica dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica alla sentenza impugnata.
Qual è stato l’elemento principale che ha impedito di considerare il reato un fatto di lieve entità?
L’elemento decisivo è stato il significativo quantitativo di eroina sequestrata (77,5 grammi lordi), da cui si potevano ricavare oltre 300 dosi medie. Tale dato è stato ritenuto indicativo di un ruolo di riferimento nel mercato della droga, incompatibile con la minore gravità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5265 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME – imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. -, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è inammissibile poiché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e meramente reiterativo di doglianze proposte con l’appello e disattese con non illogica motivazione dalla Corte di merito, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli ind sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando il complessivo dato ponderale dell’eroina sequestrata, pari a 77,5 gr. lordi, da cui erano ricavabili oltre 300 dos singole medie, indicativo del fatto che gli imputati fossero un punto di riferimento per il mercato della droga nella zona, il che osta alla considerazione dell’offesa in termini di minore gravità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 gennaio 2023.