Spaccio di Droga: Quando non si applica il Fatto di Lieve Entità?
L’applicazione della norma sul fatto di lieve entità rappresenta uno snodo cruciale nei processi per reati legati agli stupefacenti, poiché può comportare una notevole riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27358/2024) ha ribadito i criteri rigorosi per la sua esclusione, focalizzandosi su purezza della sostanza e professionalità dell’attività illecita. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per un reato concernente sostanze stupefacenti. La difesa contestava la sentenza, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la fattispecie attenuata del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Inoltre, il ricorso verteva sulla valutazione della recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito esclusivo del giudice di merito. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su massime di esperienza condivisibili. I giudici hanno quindi confermato la correttezza della decisione impugnata su tutti i fronti.
Le Motivazioni: i criteri per escludere il fatto di lieve entità
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a escludere il fatto di lieve entità. La Corte ha chiarito che tale valutazione deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli elementi del caso:
* Mezzi, modalità e circostanze dell’azione: Come è stata condotta l’attività di spaccio.
* Quantità e qualità delle sostanze: Non solo il peso lordo, ma anche e soprattutto il grado di purezza.
Nel caso specifico, sono stati due gli elementi decisivi:
1. L’elevato grado di purezza: La cocaina sequestrata presentava un principio attivo del 55,65%.
2. L’alto numero di dosi ricavabili: Dalla sostanza era possibile ricavare ben 291 singole dosi.
Questi dati, secondo la Corte, sono sintomatici di un’attività commerciale illecita di livello superiore a quella del piccolo spacciatore occasionale, indicando un certo grado di professionalità nel traffico.
Altri Aspetti Salienti della Decisione
L’ordinanza ha toccato anche altri due punti importanti:
Recidiva e Continuazione: La Corte ha specificato che l’unificazione delle pene per reati commessi in continuazione (art. 81 c.p.) è una fictio iuris* finalizzata a mitigare il trattamento sanzionatorio, ma non cancella la sussistenza della recidiva. Le precedenti condanne esistono e devono essere considerate per valutare la pericolosità sociale del reo.
* Attenuanti Generiche: Il loro diniego è stato giustificato sulla base della “negativa personalità” dell’imputato, descritto come privo di una regolare attività lavorativa e dedito al commercio di stupefacenti. Una valutazione, questa, considerata insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio consolidato: per escludere il fatto di lieve entità, non è sufficiente un mero dato quantitativo, ma è necessaria un’analisi qualitativa approfondita. L’elevata purezza di una sostanza, che consente di confezionare un numero considerevole di dosi, è un indice presuntivo forte di un’attività non sporadica, ma organizzata e professionale. Questa pronuncia offre un chiaro orientamento ai giudici di merito, indicando che la professionalità del traffico è un fattore determinante che osta al riconoscimento del più mite trattamento sanzionatorio previsto per i fatti di minore importanza.
Quali criteri usa la Corte per valutare un fatto di lieve entità?
La valutazione deve essere complessiva e considerare mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché la quantità e, soprattutto, la qualità e il grado di purezza delle sostanze stupefacenti.
Perché un’elevata purezza della droga può escludere il fatto di lieve entità?
Perché un alto grado di purezza, da cui si può ricavare un numero elevato di dosi (nel caso di specie, 291), è considerato un indicatore di un’attività commerciale illecita di livello superiore, non occasionale, e quindi incompatibile con la nozione di lieve entità.
La continuazione tra più reati annulla la recidiva?
No. Secondo la Corte, l’istituto della continuazione (art. 81 c.p.) è una finzione giuridica (fictio iuris) che serve solo a mitigare la pena, ma non elimina la sussistenza della recidiva derivante da precedenti condanne definitive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 05N2HRO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazi del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi al esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell’insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1 n. 309, postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado d purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in .conformità ai principi costituzio di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 – 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, des dall’elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla qual era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità). Nel caso di specie, l’esclusione dell’ipotesi di minima offensività del fatto è stata logicamente ricondotta rilevante dato ponderale dello stupefacente ed al grado di purezza dello stesso, ritenuti sintomatici di una attività commerciale illecita di livello superiore rispetto a quella del pi spacciatore, certamente non occasionale. Quanto alla recidiva, la Corte di appello ha legittimamente osservato che l’unificazione ex art. 81 cod. pen. delle precedenti sentenze di condanna non esclude la sussistenza della recidiva, atteso che la continuazione costituisce una fictio iuris che rileva solo a fini di temperamento del trattamento penale. Infine, le attenuanti generiche sono state motivatamente escluse sulla scorta della negativa personalità del prevenuto, privo di una regolare attività lavorativa e dedito all’illecito commercio stupefacenti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigi . GLYPH estensore
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