Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità di Droga Fa la Differenza
La qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità è un aspetto cruciale che può modificare significativamente l’esito di un processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi per distinguere questa ipotesi meno grave dal reato ordinario, focalizzandosi sul quantitativo di sostanza e sulle modalità della condotta. Il caso analizzato riguarda la coltivazione e detenzione di oltre un chilogrammo di marijuana, una circostanza che i giudici hanno ritenuto incompatibile con la lieve entità del fatto.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dalla condanna inflitta a un individuo dalla Corte d’Appello per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana, suddivisa in varie fasi del processo di essiccazione. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la sua responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio ricevuto. Le doglianze si concentravano sulla richiesta di riqualificare il reato nell’ipotesi più lieve e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e il Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente escluso la configurabilità del fatto di lieve entità basandosi su elementi oggettivi chiari e inequivocabili.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, le modalità dell’attività di coltivazione e, soprattutto, l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente (oltre un chilo) sono stati considerati elementi decisivi per escludere la minore gravità del fatto. Secondo la Corte, una tale quantità non è compatibile con un’offensività minima del bene giuridico tutelato. In secondo luogo, è stata confermata la correttezza della determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale decisione è stata giustificata sulla base dei precedenti penali dell’imputato e delle concrete modalità del reato, in piena aderenza ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 133 del codice penale. L’argomentazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e completa, assolvendo così all’obbligo di motivazione.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione del fatto di lieve entità non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta, in cui il dato quantitativo assume un ruolo preponderante. Sebbene non esista una soglia numerica assoluta, un quantitativo significativo, come quello superiore al chilogrammo nel caso di specie, costituisce un forte indice contro la qualificazione del reato come lieve. La decisione sottolinea inoltre che la genericità dei motivi di ricorso, che non si confrontano specificamente con la logica della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La coltivazione di oltre un chilo di marijuana può essere considerata un fatto di lieve entità?
No, secondo questa ordinanza, la detenzione e la coltivazione di un quantitativo superiore al chilo di sostanza tipo marijuana sono state considerate non compatibili con l’ipotesi del fatto di lieve entità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza introdurre validi argomenti giuridici.
Quali criteri sono stati usati per negare le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base dei precedenti penali dell’imputato e delle concrete modalità del fatto, conformemente ai criteri di valutazione della gravità del reato indicati dall’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 23/12/1990
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell’attività di coltivazione e la detenzion di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre un chilo sostanza tipo manjuana in varie fasi di essiccazione
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrati sui precedenti penali dell’imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all’art. 1 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere estensore