Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 916 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 916 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza dell’8/07/2025 della Corte d’appello di Milano, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza dell’11/04/2024, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli articoli 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, rideterminava la pena inflitta in anni 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 17.510,00 di multa, riconoscendo un errore nella prima sentenza, che aveva calcolato erroneamente la riduzione da operare per la scelta del rito.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che sia riqualificato nell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il ricorso Ł inammissibile.
La sentenza gravata, a pagina 5, chiarisce le ragioni per cui ha disattesi l’analoga doglianza sollevata con l’atto di appello: il rinvenimento di ben 105 dosi occultate sulla persona dell’imputato, suddivisi in plurimi involucri, nonchØ il rinvenimento di ulteriore stupefacente e di materiale per il confezionamento all’interno dell’abitazione del prefato e l’attento monitoraggio dello stesso prima del sequestro dello stupefacente, evidenziano la presenza di un cospicuo giro di affari e una professionalità nello spaccio che non consentono di ravvisare l’ipotesi della lieve entità.
Tale motivazione fa buon governo dei principi sanciti da questa Cortenella sua massima composizione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01), secondo cui la fattispecie in esame Ł configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
– Relatore –
Ord. n. sez. 18026/2025
CC – 12/12/2025
Tale principio Ł stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651-01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259664 – 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La piø recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non Ł di per sØ ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME