Fatto di lieve entità: quando la professionalità esclude l’attenuante
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha offerto un’importante precisazione sulla configurabilità del fatto di lieve entità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti, specialmente quando più condotte sono legate dal vincolo della continuazione. La Suprema Corte ha stabilito che la professionalità e la sistematicità di una parte dell’attività illecita possono giustificare l’esclusione di tale attenuante, anche se altre condotte contestuali sono state ritenute di minore gravità.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per due distinte tipologie di reato: plurimi episodi di cessione di eroina (capo A) e plurime condotte di acquisto della medesima sostanza, destinata alla vendita a terzi (capo B). I giudici di merito avevano riconosciuto l’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, solamente per gli episodi di cessione (capo A), escludendola invece per l’attività di acquisto (capo B), nonostante avessero riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutte le condotte.
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso per Cassazione su una presunta contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, una volta accertata la continuazione, tutti gli episodi avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie meno grave.
La questione giuridica e il fatto di lieve entità
Il punto centrale della controversia riguardava la possibilità di differenziare la qualificazione giuridica di reati unificati dal vincolo della continuazione. Può un giudice considerare “di lieve entità” la vendita al dettaglio e, allo stesso tempo, ritenere “grave” l’attività di approvvigionamento della droga, pur facendo parte dello stesso disegno criminoso? Per la difesa, questa distinzione appariva illogica e contraddittoria.
La norma sul fatto di lieve entità è pensata per mitigare il trattamento sanzionatorio per quelle condotte che, pur integrando un reato, presentano una minima offensività, valutata sulla base di indici quali i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la quantità di stupefacente.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logici e giuridici. Gli Ermellini hanno fornito una motivazione chiara e strutturata, basata sui seguenti principi:
1.  Autonomia delle qualificazioni giuridiche: Il riconoscimento del vincolo della continuazione opera ai fini della determinazione della pena, ma non impone una qualificazione giuridica unitaria per tutti i reati. Ogni singolo episodio deve essere valutato autonomamente per stabilire se integri o meno la fattispecie di lieve entità.
2.  Valutazione complessiva della condotta: Per escludere il fatto di lieve entità riguardo al capo B (acquisto per la rivendita), i giudici di merito hanno correttamente considerato una serie di elementi indicativi di una spiccata professionalità e di una rilevante capacità di diffusione sul mercato. Tali elementi includevano il lungo arco temporale dell’attività, l’intensa frequenza degli episodi di acquisto e i quantitativi di sostanza commerciati.
3.  Incompatibilità con la minima offensività: La professionalità e la sistematicità dell’attività di approvvigionamento sono state ritenute incompatibili con la nozione di “minima offensività” che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 73, comma 5.
4.  Limiti del giudizio di legittimità: La Corte ha ribadito che le censure della difesa relative all’interpretazione delle prove (come le dichiarazioni dei testimoni) esulano dal perimetro del giudizio di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito.
Conclusioni
La decisione in esame consolida un principio fondamentale: nel valutare la sussistenza del fatto di lieve entità, il giudice deve condurre un’analisi specifica per ogni singola condotta, anche se inserita in un disegno criminoso unitario. La presenza di indici di professionalità, come l’organizzazione stabile dell’attività di acquisto e la gestione di quantitativi significativi, può legittimamente portare a un trattamento sanzionatorio differenziato. Questa ordinanza rappresenta un’utile guida per distinguere lo spaccio occasionale e di modesta entità da attività più strutturate che, pur non raggiungendo i livelli del grande traffico, dimostrano una pericolosità sociale tale da non meritare il più mite trattamento previsto per i fatti di lieve entità.
 
Il riconoscimento del ‘vincolo della continuazione’ tra più reati di spaccio obbliga il giudice a qualificarli tutti come ‘fatto di lieve entità’?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il vincolo della continuazione non incide sulla qualificazione giuridica dei singoli fatti. Pertanto, il giudice può legittimamente ritenere che alcuni episodi rientrino nella fattispecie di lieve entità e altri no, sulla base delle loro specifiche caratteristiche.
Quali elementi possono escludere la qualificazione di un reato di spaccio come ‘fatto di lieve entità’?
Secondo la sentenza, elementi come un lungo periodo di tempo dell’attività illecita, l’intensa frequenza degli episodi, i quantitativi commerciati e, in generale, la professionalità dell’attività e la capacità di diffusione sul mercato sono incompatibili con la nozione di minima offensività richiesta per il ‘fatto di lieve entità’.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni della Corte d’Appello sono state ritenute congrue, adeguate e prive di vizi logici. Inoltre, le obiezioni della difesa riguardavano l’interpretazione delle prove, che costituisce una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5368  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME, ritenuto responsabile di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (capo A della rubrica), per i quali è stata riconosciuta la fattispecie d cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e di plurime condotte di acquisto di sostanza stupefacente del tipo eroina destinata alla vendita a terzi (capo B della rubrica).
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 anche con riferimento ai fatti di cui al capo B) della rubrica: gli episodi contestati nei due capi di imputazione, per i quali è stato ritenuto il vincolo della continuazione, si legge nel ricorso, avrebbero dovuto essere tutti sussunti sotto la fattispecie di lieve entità; le dichiarazioni dei testi assun riguardanti i viaggi effettuati dall’imputato per rifornirsi dello stupefacente d destinare a terzi sarebbero del tutto vaghe ed imprecise; i calcoli attraverso i quali la Corte di merito quantifica lo stupefacente posto in commercio dal ricorrente sarebbero fondati su mere presunzioni; la decisione assunta sarebbe nel complesso palesemente contraddittoria, avendo i giudici di merito ritenuto l’ipotesi della lieve entità con riferimento al solo capo A) della rubrica ed escluso tale ipotesi con riferimento al capo B) della imputazione, nonostante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due capi.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Rilevato che la Corte di merito ha fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie invocata con riferimento al capo B) della rubrica, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, coerenti con le risultanze probatorie rappresentate in motivazione e conforme ai principi espressi in sede di legittimità. Invero, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato accertata in relazione agli episodi di cui al capo B) della rubrica, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (lungo periodo di tempo in cui si è svolta la condotta, intensa frequenza degli episodi, quantitativi commerciati) indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato, quanto alle ulteriori argomentazioni illustrate nel ricorso, che: il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui ai capi A) e B) della rubrica, non incidendo in alcun modo sulla qualificazione giuridica dei fatti, non interferisce sulla tenuta logica del ragionamento svolto dalla Corte di merito; le osservazioni difensive riguardanti la interpretazione delle emergenze probatorie in atti esulano dal perimetro talutativo proprio della Corte di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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