Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 990, in relazione alla condott di detenzione presso l’abitazione di 84 gr. di hashish e di 70 gr. di marijuana.
Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata esclusa la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata, oltre a fare erroneamente riferimento al possesso di “droghe pesanti” ed al rinvenimento di “tre diverse tipologie” di sostanza stupefacente, risulta intrinsecamente contraddittoria. Mentre, infatti, nella part inziale si afferma che il “motivo è fondato” e che la condotta ascritta va riqualificat ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel prosieguo della motivazione la Corte esclude tale riqualificazione sulla base del quantitativo superiore alla soglia limite consentita per la detenzione personale.
1.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su elementi contrastanti con le risultanze processuali, ovvero la detenzione di tre diverse tipologie di sostanze stupefacenti, il rilevante quantitativo di droghe leggere detenuto dal ricorrente e l’ammissione dei fatti in sede di interrogatorio, reputata meramente utilitaristica dalla Corte territoriale in quanto eseguita nell’imminenza dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va, in primo luogo premesso, che secondo il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, va attribuita prevalenza al dispositivo, in quanto espressione della volontà decisoria del giudice. Si tratta , tuttavia, di una regola che non ha una valenza assoluta in quanto la sua portata va contemperata con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere il dispositivo errato, anche solo in parte (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018,
dep. 2019, Rv. 275690), ovvero incompleto (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269, in cui la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall’esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l’analisi della sentenza di primo grado). In particolare, si è affermato che nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione dell sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516).
1.1 Venendo all’esame del motivo, ritiene il Collegio che dall’esame complessivo della motivazione della sentenza impugnata non emerge alcun contrasto con il dispositivo, avendo la Corte territoriale debitamente argomentato in ordine alle ragioni del diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, sebbene l’incipit della motivazione esordisca contraddittoriamente con l’affermazione della fondatezza del motivo e della configurabilità di tale più tenue fattispecie criminosa, l’esame della ben più ampia successiva motivazione rivela inequivocabilmente la decisione della Corte territoriale in termini coerenti con il contenuto del dispositivo. Deve, dunque, ritenersi che le espressioni iniziali della motivazione, contenute a pagina 3 della sentenza, siano frutto di un mero errore materiale inidoneo a far ritenere che la volontà decisoria della Corte territoriale fosse difforme da quella espressa dal dispositivo.
Nè a tal fine può rilevare il riferimento, in una parte della motivazione, a tr diverse tipologie di sostanze stupefacenti, anziché alle due tipologie indicate nell’imputazione, trattandosi di un evidente mero errore materiale, privo, peraltro, di decisività ai fini della invocata riqualificazione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076), negata dalla Corte in considerazione della capacità di azione, e del volume “di affari” del ricorrente desunta dalla suddivisione in dosi delle sostanze stupefacenti, dell’elevato numero di dosi ricavabili – 918 dosi di hashish e 219 dosi di marijuana – del rinvenimento di strumenti da pesatura e confezionamento e del debito di 15.000 ammesso dall’imputato per l’acquisto a credito della droga.
Ritiene il Collegio che siffatta motivazione, oltre ad essere pienamente coerente con il dispositivo della sentenza, è immune dai denunciati vizi logici e giuridici e pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che ritiene configurabile la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dal disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, in motivazione; si veda anche Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in termini non illogici in ordine a diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione del prevalente rilievo ostativo sia delle modalità della condotta per cui si procede che dei precedenti penali dell’imputato, anche specifici, rispetto ai quali ha reputato subvalente la confessione resa dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto.
Va, al riguardo, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826), o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 febbraio 2024
Il Prejtlente