Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37129 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12899/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 23 aprile 2024 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110 e 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) e di violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 110 cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) commessi in data 31 maggio 2023;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive sul punto;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. per non avere la Corte territoriale tenuto in debito conto la scarsa quantità ed il modico valore degli stupefacenti sequestrati all’imputato;
Rilevato che , entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto:
a) la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali non può essere riconosciuta all’imputato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 alla luce del valore non trascurabile di quanto sottratto e recuperato solo grazie all’intervento delle Forze dell’ordine, sia perchØ si Ł tratto di azione predatoria commessa nell’ambito di un traffico illecito di stupefacenti e del tentativo dell’imputato di guadagnarsi il profitto di tali commercio; a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa l’applicabilità dell’attenuante di cui si tratta, configurabile secondo quanto stabilito dalla Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024 «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», costituisce una quaestio facti rimessa
all’apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche motivazioni;
b) la stessa Corte territoriale ha, altresì evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto di riconoscere all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. spiegando che il valore della refurtiva non può essere ritenuto irrisorio e che altrettanto Ł a dirsi per il profitto che l’imputato avrebbe ottenuto dal commercio degli stupefacenti ciò alla luce del principio secondo il quale il riconoscimento della speciale tenuità del danno implica la valutazione del valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, occorrendo cioŁ che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochØ irrisorio, sia quanto al valore in sØ della cosa sottratta, che per le ulteriori conseguenze pregiudizievoli subite dalla parte offesa;
c) le motivazioni addotte dalla Corte di appello sui punti che precedono sono congrue e rispondenti ai principi di diritto che regolano la materia;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME