Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Agrigento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta GLYPH la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 73 , comma 5, d. P.R. 309/90 e per l’inammissibilità nel resto;
letta la memoria scritta dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 7 luglio 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento con cui il ricorrente, all’esito del giudizio abbreviato, è stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno, mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato ascrittogli, di
cui all’art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di spaccio all’interno della propria abitazione un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di g. 58,61, con principio attivo di g. 4,947, pari a circa 197,88 dosi singole, in data 2 ottobre 2020.
Tramite il proprio difensore di fiducia, il predetto imputato ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato ascritto.
Al riguardo si osserva che la Corte di appello, con un apparato motivazionale incongruo, non è riuscita a dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dall’imputato, considerato che la droga è stata consegnata spontaneamente prima dell’inizio della perquisizione domiciliare e che nessun valore probatorio può riconoscersi all’antefatto – che ha preceduto la perquisizione – costituito dal fugace incontro avvenuto in zona frequentata da spacciatori con un soggetto individuato come un assuntore di sostanze stupefacenti, in assenza di riscontri obiettivi circa l’avvenuta consegna di droga.
In breve, si censura come illogica la motivazione per non aver dato credito alla giustificazione addotta dall’imputato di essere assuntore in assenza di documentazione, essendo stato violato il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio quale fondamento dell’accertamento di responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla riconducibilità del fatto nell’ipotesi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. cit., considerato che anche la non occasionalità e ripetitività dello spaccio non escludono tale qualificazione e che la Corte ha respinto tale qualificazione valorizzando il solo dato ponderale quale indice di una serialità dell’attività di spaccio.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito all’applicazione della recidiva, senza considerare il lasso temporale tra le fattispecie pregresse e quella attualmente giudicata.
2.4. GLYPH Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTI)
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla questione della qualificazione del reato ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è fondato.
Sono, invece, destituiti di fondamento gli altri motivi di ricorso in punto di responsabilità e di recidiva.
Si deve ricordare che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).
Le valutazioni degli elementi a carico, costituiti dalla detenzione di un quantitativo non minimale di droga sia pure leggera, la scelta del giudizio abbreviato e quindi l’assenza di prove della dichiarata qualità di assuntore, oltre all’incontro avvenuto poco prima in strada con un assuntore in una zona della città considerata area di spaccio di stupefacenti, in uno alle condizioni economiche disagiate che rendevano incompatibile l’acquisto di una così costosa provvista (pari ad almeno 600 euro) – dati probatori risultanti dagli atti di indagine e non controvertibili senza prove contrarie – non si possono ritenere illogiche perché sono state comunque oggetto di una disamina rigorosa e coerente al complessivo contesto in cui si inseriscono, tenuto conto dei numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato.
Il motivo dedotto in tema di recidiva, inoltre, è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, considerato che il ricorrente non ha neppure spiegato le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione a fronte di una valutazione operata in concreto sulla sussistenza dei suoi presupposti sostanziali oltre che formali, con riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Risultano, al contrario, fondate le censure mosse con riferimento alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l’ipotesi del fatto lieve prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
Occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione.
In tale senso, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 35737/2010 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME e altri, Rv. 216668), secondo il quale l’ipotesi in parola “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”, hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l’applicabilità o meno della norma in parola “non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze”.
Conclusione d’altronde coerente con i principi di offensività, di proporzionalità e di individualizzazione e finalità rieducativa della pena, che rimettono al giudice la valutazione del caso concreto onde determinare un trattamento sanzionatorio adeguato/senza automatismi sanzionatori.
Sotto diverso aspetto, occorre richiamare il consolidato principio di diritto, alla stregua del quale l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall’art. 74, comma 6, d. P.R. cit., che, con il riferimento ad un’associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato unicamente l’elemento di fatto rappresentato dalla presumibile frequenza delle cessioni reiterate nel tempo nei confronti di svariati assuntori, desunto dal solo dato ponderale.
E’ evidente, quindi, l’erroneità del riferimento al carattere stabile e continuativo dello spaccio per escludere l’ipotesi tenue del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit., che oltre ad essere in linea di principio anche inidoneo a tale fine, appare anche apodittico ed indimostrato per la carenza di elementi di prova utili a sorreggere detta affermazione.
La reiterazione o la frequenza dello spaccio, allorchè si riflettano sul dato quantitativo in ragione della disponibilità necessaria a rifornire un più vasto numero di clienti, possono anche essere evidentemente una ragione valida per escludere la minima offensività del fatto, ma sempre che siano basate non su affermazioni generiche ed indimostrate.
Nel caso di specie, quindi, il dato numerico dei clienti e la intensità dell’attività di spaccio non risultano sorretti dal riferimento a dati probatori precisi incompatibili con la invocata riqualificazione nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, citato, tenuto conto del disposto di cui all’art. 74, comma 6, cit., che, avendo ad oggetto un’associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, rende evidente la possibilità k di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscano attuazione di un programma criminoso tendenzialmente stabile e duraturo nel tempo.
Alla luce di questi elementi, deve ritenersi viziata la motivazione che ha ritenuto la sussistenza della fattispecie ordinaria di illecita detenzione di sostanza stupefacente e non, invece, la sussistenza della fattispecie della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata sul punto senza rinvio, non emergendo dalla motivazione la necessità di una nuova valutazione da parte del giudice di merito con riferimento specifico al fatto ascritto al ricorrente, che neppure si presta ad essere ritenuto incompatibile, per qualità e quantità dello stupefacente detenuto, con l’ipotesi della lieve entità.
Al riguardo occorre osservare che il dato ponderale di g. 58 lordi di marijuana, con principio attivo di g. 4,9 grammi (equivalente a 197 dosi), non è in assoluto un valore tale da escludere la riconducibilità del fatto nell’ipotesi del comma quinto.
Questa Suprema Corte ha già affermato il principio per cui: “In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze. (Fattispecie relativa ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante)” (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076; Sez. 6 n. 9723 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254695; Sez. 6 n. 45694 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268293).
Pertanto, previa riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., deve essere disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena, con il rigetto dei residui motivi e la conseguente irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Qualificato il reato ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 3 ottobre 2023
Il Consigli GLYPH stensore
Il Presidente