Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12496 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Marocco il 10/07/1994
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 08/10/2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 16/02/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di rapina impropria.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’omessa motivazione in relazione alla questione posta con i motivi aggiunti. Rileva che, nonostante nella parte della sentenza concernente lo svolgimento del processo la Corte territoriale dia atto della presentazione dei motivi aggiunti, nella motivazione ne omette qualsiasi disamina; che la richiesta avanzata con i motivi aggiunti era relativa al riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 13/05/2024, pur in presenza dell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; che, tuttavia, in considerazione della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione non poteva ritenersi escluso il fatto di lieve entità come introdotto dalla Corte
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 926/2025
Motivazione Semplificata
costituzionale; che la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può ritenersi disattesa nemmeno implicitamente, perchØ incompatibile con l’impianto della sentenza impugnata o con la ratio decidendi della medesima decisione, tenuto conto che il giudice di primo grado non se ne Ł occupato perchØ non richiesto e che gli elementi costitutivi della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono sovrapponibili a quelli che fondano la circostanza attenuante introdotta con la citata sentenza n. 86 del 2024.
2.1. In data 28/02/2025 Ł pervenuta articolata memoria difensiva con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso, previa dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di ufficio.
Il ricorso Ł inammissibile per plurime ragioni.
3.1. Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che il motivo aggiunto con cui si invocava il riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 era del tutto generico, tenuto conto che si limitava ad affermare unicamente che «non può ritenersi escluso il fatto di lieve entità così come introdotto nell’ordinamento dalla suddetta sentenza della Corte Costituzionale in considerazione della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione», senza alcun riferimento al caso concreto. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01).
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poichØ i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
3.2. Sotto un diverso profilo, il motivo Ł manifestamente infondato.
Ed invero, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, Ł necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non Ł necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma Ł sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01): questo Ł appunto ciò che Ł avvenuto nella fattispecie, ove l’esclusione della configurabilità dell’ipotesi attenuata introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato l’entità del danno cagionato alla persona offesa, ammontante a circa quattrocento euro.
Si rileva, in proposito, che gli indici qualificanti della circostanza attenuante di cui si tratta vanno individuati – sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale – nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale alla vittima, nell’esiguità delle somme rapinate e nell’assenza di
profili organizzativi (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01); che si Ł in presenza, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, di circostanza attenuante che ha natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256117 – 01); che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa nel suo complesso, per cui la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sØ considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all’ammontare delle somme rapinate (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269933 – 01).
Pertanto, avendo la Corte territoriale valutato il danno cagionato non modesto, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all’imputata la circostanza attenuante della lieve entità del fatto.
A quanto fin qui evidenziato deve essere solo aggiunto che Ł vero che il ventaglio delle situazioni che possono essere prese in esame – per ritenere o escludere la lieve entità del fatto – Ł piø ampio e multiforme rispetto a quello che si valuta ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., posto che ha ad oggetto aspetti sia di natura oggettiva che di natura soggettiva (Sez. 2, n. 44704 del 25/10/2024, Basso, non mass.), ma Ł altrettanto vero che Ł sufficiente a rendere non configurabile l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, l’entità non lieve del danno conseguente al reato, come appunto nel caso di specie, tenuto conto del valore dei beni sottratti.
3.3. Solo per completezza, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha trattato, peraltro, in maniera congrua ed esaustiva, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, oggetto del motivo di appello proposto dal difensore di fiducia.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME