Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14220 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Roma il 19/05/1979
avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
DepositLta in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/05/2024, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa in data 27/01/2023, all’esito de giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, con la quale COGNOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/199 perché illecitamente deteneva per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, in Carsoli il 18/03/2022, e condannato alla pena di anni quattro mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto non configurabile l’ipotesi meno grave di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dando rilievo solo al dato ponderale delle sostanze stupefacenti, senza valutare tutti gli elementi del caso concreto, come affermato dalle Sezioni Unite COGNOME; rimarca che anche il dato della eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, non può costituire elemento preclusivo per il riconoscimento della ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; del pari, anche lo svolgimento non occasionale dell’attività illecita non può essere ritenuto preclusivo della configurabilità dell’ipotesi delittuosa meno grave in questione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, all’esito della valutazione globale del fatto, confermando la decisione del primo giudice, ha rimarcato che la condotta non poteva ricondursi all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1995, in considerazione del dato quantitativo dello stupefacente, della eterogeneità dello stupefacente (detenzione di due diverse tipologie di sostanze stupefacenti: 176 dosi singole di cocaina e 127 dosi singole di hashish) e della non occasionalità del fatto desunta dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata, dimostrativa di uno stabile inserimento del Ticconi nell’ambito del commercio di stupefacenti.
Tutte le specifiche e concrete circostanze evidenziate, complessivamente valutate, sono state ritenute, quindi, preclusive di una ridotta offensività della condotta.
3. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, avendo la Corte correttamente valutato complessivamente gli elementi caratterizzanti il fa contestato.
Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivament tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’az mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’og materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).
Questa Corte ha affermato che la valutazione della offensività non può esser ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche al concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercat riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organi e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illec riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 139 20/02/2018, Rv. 272529).
Ebbene, nel caso di specie, il dato quantitativo delle sostanze stupefacenti costituito solo uno degli elementi fattuali considerati dai Giudici di mento ai fi giudizio di configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, n. 309/1990.
Anche il dato dell’eterogeneità delle sostanze stupefacenti non è stato l’u elemento di valutazione, ma si è affiancato agli altri elementi considerati Giudici di merito; tale elemento concerne le modalità e le circostanze dell’azi e, quindi, come tale, è suscettibile di valutazione negativa nell’apprezzame della gravità complessiva del fatto (cfr Sez.3, n. 18370 del 19/01/2024, R 286272 – 01).
Infine, anche il dato della non occasionalità del fatto, concernente le moda o circostanze dell’azione, ha concorso alla complessiva valutazione, negativa, fini del giudizio di “lieve entità”, quale elemento inserito nella ricostruzione f nella sua interezza.
Va ricordato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur non precludend automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, en considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, d 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017
dep.15/01/2018, Rv.271959 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 6871 de
08/07/2016,dep. 2017, COGNOME, Rv. 269149).
A riprova della rilevanza dell’elemento della non occasionalità, sia pure ne valutazione della configurabilità della fattispecie delittuosa della “lieve ent
evidenziato che il legislatore, successivamente ai fatti per cui è caus espressamente previsto la non occasionalità della condotta quale element
specializzante integrante l’aggravante speciale di cui all’art. 73, comma 5, sec periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall’art. 4, comma 3, d
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembr
2023, n. 159, con effetto, quindi, di aggravamento del trattamento sanzionator previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. E questa Corte ha chiarito
l’elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integr l’aggravante speciale in questione, ricorre nel caso in cui l’agente, al moment
fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circost deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (S
5842 del 22/01/2025, dep.13/02/2025, Rv. 287441 – 01).
Deve, quindi, ribadirsi che l’occasionalità del fatto, concernendo le modalit circostanze dell’azione, costituisce elemento di fatto rilevante, unitamente agl parametri di riferimento, nell’apprezzamento della gravità complessiva del condotta ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 7 5, primo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, mentre la non occasionalità, o configurabile l’ipotesi delittuosa suddetta, costituisce – a seguito della mo introdotta, dall’art. 4, comma 3, di. 15 settembre 2023, n. 123, convertito modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 – elemento specializzant integrante l’aggravante speciale di cui all’art. 73, comma 5, secondo peri d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Inoltre, la non occasionalità, unitamente ad elementi e, quindi, nell’ambito di una valutazione unitaria di tutti gli normativi, può concorrere, come nel caso in esame, ad escludere la lieve enti del fatto.
Alla infondatezza della doglianza proposta consegue il rigetto del ricors in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 25/02/2025