Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13035 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso affinché sia dichiarata la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni trei di reclusione ed euro 10.000 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di un quantitativo di 285,1372 grammi di hashish, con la recidiva reiterata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale ha articolato cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo assume vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art.73 comma 5 Dpr 309/90, assumendo che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base delle doglianze formulate dall’imputato con l’atto di appello.
2.1 Con una seconda articolazione lamenta mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. tenuto conto, alla stregua della corretta valutazione dei fatti di causa, dell’inconsistenza del profitto derivante dalla commissione del reato.
2.2 Assume inoltre la illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva tenuto conto dell’effetto estintivo sugli effetti penali delle precedenti condanne riportate dal ricorrente in conseguenza del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Salerno in data 17/02/2019 con il quale era stata dichiarata l’estinzione della pena a seguito di espiazione con l’affidamento ai servizi sociali.
2.3 Con una quarta articolazione deduce difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla non corretta graduazione della pena ai sensi degli art.133 e 62 bis cod.pen. per non avere considerato i profili personalistici dell’imputato e i motivi a delinquere, quali le disagiate condizioni economiche, familiari e personali del prevenuto e le precarie condizioni di salute dei propri familiari.
2.4 Con un’ultima articolazione lamenta difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, per non essere stata riconosciuto un trattamento sanzionatorio orientato sui minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Manifestamente infondate sono in particolare le censure concernenti la destinazione dello stupefacente all’uso personale e al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, le modalità della condotta monitorate, il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito, la presenza del corredo sintomatico di una florida e non modesta attività di spaccio (somme di denaro in contanti, confezionamento dello stupefacente, strumenti di lavorazione dello stupefacente).
2.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità”
(Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva.
3. Tenuto conto delle considerazioni sopra evidenziate manifestamente infondata è anche la censura che assume la applicabilità nella specie della circostanza attenuante speciale del danno-profitto di speciale tenuità. Invero una volta riconosciuta la compatibilità logica e normativa tra la ipotesi di cui all’art.73 corna 5 d.P.R. n.309/90 e l’attenuante del lucro di speciale tenuità, “il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza si all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dell’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata” (sez.U, n.24990 del 30/01/2020, COGNOME, Rv.279499). Premessi i principi giurisprudenziali sul punto, va riconosciuta la inammissibilità del secondo motivo di ricorso atteso che proprio in considerazione dei profili quantitativi, qualitativi dello stupefacente e delle altre circostanze dell’azione il fatto non solo non è stato riconosciuto sussumibile sotto il paradigma dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, ma la scorta di stupefacente è stata ritenuta di tutto rispetto, era destinata ad alimentare i singoli atti di spaccio, che il profitto auspicato non poteva essere ritenuto modesto. Il ragionamento appare del tutto coerente con l’insegnamento del giudice di legittimità a sezioni unite in quanto, in ipotesi come la presente caratterizzata dalla capacità di rifornimenti consistenti e pertanto di una attività illecita non riconducibile al piccolo spaccio, la valutazione giudiziale ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in parola non può essere confinata a individuare il corrispettivo del singolo atto di cessione e lo stesso danno al bene giuridico protetto va parametrato alla complessiva scorta di stupefacente detenuto dall’imputato. La valutazione operata sul punto dalla Corte di Cassazione – copia non ufficiale
corte di appello non è pertanto congetturale o illogica, di talchè deve essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso concernente l’applicazione della recidiva, atteso che i giudici di merito avevano già dato atto che l’estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale disposti con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno in data 17 Gennaio 2021 aveva ad oggetto soltanto le condanne inflitte all’imputato per i reati compresi nel provvedimento di cumulo emesso dal PM presso il Tribunale di Salerno in data 12 Ottobre 2018 e non si 2-stendeva0 alle altre condanne, pure riportate dal prevenuto, concernenti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti, furto aggravato in concorso e violazione delle norme in materia di immigrazione (di cui ai n.1, 3 e 4 del certificato del casellario giudiziale). A fronte di ta considerazioni, reiterate dal giudice di appello, il motivo di ricorso si presenta del tutto privo di confronto e di analisi censoria e, sotto questo profilo, deve essere dichiarato inammissibile.
Manifestamente infondate sono infine le censure concernenti la misura del trattamento sanzionatorio. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, rv. 245596). A tale riguardo poi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale e pertanto nella specie non risulta affatto superato il limite medio edittale tenuto conto che la ipotesi di cui all’art.73 comma 4 Dpr 309/90 risulta punito con una pena compresa tra due e sei anni di reclusione. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni che, in ragione
dei criteri offerti dalla stessa norma incriminatrice e dalle regole generali di cui al’art.133 commi 1 e 2 cod.pen. (gravità del reato e capacità a delinquere desunta dai precedenti penali), la sanzione è stata determinata sulla scorta di parametri edittali non minimi.
5.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 COGNOME, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza, minimizzando l’elemento positivo della confessione, tenuto conto dello stato di flagranza e del fine utilitaristico perseguito dal reo, e, d’altro canto, mentre ha valorizzato i precedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine in modo tale da precludere beneficio. La motivazione appare congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata nel presente giudizio di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 Febbraio 2023
Il consigliere estensore
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